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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Catanzaro, pronunciando sulle opposte impugnazioni, ha rigettato il reclamo principale proposto dall'Associazione Interregionale Vivere Insieme e, in accoglimento del reclamo incidentale proposto da T.A., in parziale riforma della gravata sentenza, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla T. e condannato l'Associazione convenuta a risarcimento dei danni in misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre accessori.

    2. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi in senso difforme dall'ordinanza emessa in esito alla fase sommaria L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49 aveva accolto parzialmente l'impugnativa del licenziamento intimato in data 11 giugno 2015 per giustificato motivo oggettivo.

    Escluso il carattere ritorsivo del recesso, il giudice di primo grado aveva giudicato illegittimo il licenziamento per manifesta insussistenza del fatto addotto a suo fondamento, sulla base dei seguenti rilievi: sin dal 2003 l'Associazione aveva soppresso la posizione di direttore generale che la ricorrente ricopriva presso la sede di (OMISSIS) con funzioni di organizzazione del personale; dal settembre 2010, a seguito dell'annullamento di un precedente licenziamento disciplinare, la T. era stata reintegrata in servizio con mansioni amministrative, coerenti con l'intervenuta riorganizzazione aziendale; pertanto, la ricorrente aveva diritto a svolgere le mansioni di impiegata amministrativa che aveva espletato sino al 2009; il giustificato motivo del licenziamento intimato nel 2015 doveva essere verificato con riguardo a tali mansioni impiegatizie e non alla posizione direttiva che l'Azienda aveva soppresso molti anni prima; la ricorrente aveva diritto alla tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 come novellato dalla L. n. 92 del 2012 e così alla reintegra nel...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 1, per avere la Corte territoriale richiamato un orientamento giurisprudenziale che riguarda il deposito telematico di un'opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, effettuato anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto art. 16-bis, il quale impone l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti e che riguarda i procedimenti di nuova instaurazione a partire dal 30 giugno 2014.

    2. Con il secondo motivo l'Associazione ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza nella parte in cui ha confermato l'illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Denuncia in particolare la mancata considerazione di circostanze ritenute dirimenti: la T. aveva rivendicato, sin dal ricorso introduttivo e a più riprese, la posizione dirigenziale (F2) ricoperta prima della riorganizzazione aziendale, con la quale tale posizione era stata soppressa.

    3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici di merito riconosciuto la reintegra in una posizione lavorativa di livello impiegatizio che la ricorrente non aveva mai rivendicato, avendo costruito le proprie tesi difensive sulla rivendicazione di una posizione dirigenziale. La Corte d'appello era così incorsa nel vizio di ultrapetizione per avere attribuito un bene non richiesto.

    4. Il ricorso è infondato.

    5. Con la prima censura parte ricorrente sostiene la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 1, conv., con mod. in L. n. 221 del 2012 per avere la Corte di appello respinto il motivo di gravame con cui si era...

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