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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    RILEVATO

    che, L.R., dipendente della spa Allsystem con mansioni di addetto alla vigilanza, adiva il Tribunale di Biella perchè -premesso di avere prestato negli anni 2008-2012 numerose ore di lavoro oltre l'orario ordinario di 40 ore settimanali previsto dal CCNL Istituti di Vigilanza privata, senza tuttavia percepire l'esatta retribuzione- la società datrice di lavoro fosse condannata al pagamento dell'importo complessivo di Euro 16.501,00, comprensivo del trattamento maturato anche per l'attività lavorativa svolta senza usufruire nè recuperare il riposo settimanale;

    che il Tribunale adito respingeva la domanda per l'anno 2008, rilevando che le ore di lavoro straordinario erano state espletate sulla base di precise richieste del lavoratore; accoglieva, invece, la domanda per il periodo dal 2009 sulla base dell'art. 12 del CIR del 2009;

    che la Corte di appello di Torino, decidendo sui gravami hic et inde proposti, accoglieva quello del lavoratore relativamente alle ore di lavoro straordinarie prestate nel 2008, e respingeva quello della società, condannando quest'ultima alla corresponsione della ulteriore somma di Euro 10.559,94, ritenendo che, per l'anno 2008, sebbene il L. avesse chiesto di effettuare il lavoro straordinario, tuttavia l'art. 81 del CCNL non consentiva di protrarre la prestazione lavorativa straordinaria oltre l'esigibile, sforando nel caso in esame tutti i massimali e che, quanto alla quantificazione di dette ore, non era adeguato il risarcimento del 30% riconosciuto dalla società;

    che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Allsystem spa affidato a tre motivi, illustrati con memoria;

    che L.R. ha resistito con controricorso;

    che il P.G. ha formulato richieste scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

    1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 4 e 6 e dell'art. 71 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza provata del 6.12.2006, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 2, comma 3 come modificato dalla L. n. 133 del 2008, art. 41, comma 3, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: si sostiene che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato le norme sopra riportate ritenendo di applicare, in luogo del computo corretto di 48 ore settimanali lavorabili, comprese 8 ore di straordinario moltiplicate per tutte le settimane dell'anno, con esclusione dei soli periodi di ferie e malattie, quello del calcolo sul periodo effettivamente lavorato dal dipendente (art. 71, lett. b) del CCNL affermazione della Corte territoriale, secondo cui ai sensi dell'art. 71 CCNL (che costituiva una eccezione relativa solo ai lavoratori assunti entro l'anno e non un criterio di interpretazione generale delle disposizioni); si evidenza, inoltre, che agli addetti ai servizi di vigilanza privata non si applicava l'intera normativa di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003;

    2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1227c.c., comma 2 e art. 1175 c.c., per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di allegazione e prova in ordine al danno patrimoniale e non patrimoniale, non potendo essere correttamente ritenuti sussistenti in via presuntiva sulla mera affermazione di abnormità della prestazione in sè del lavoratore, smentita dalla corretta applicazione datoriale dell'orario, dall'esclusione dell'attività di vigilanza dai limiti dell'orario previsti dalla legge, dalla disponibilità sempre manifestata dal lavoratore a prestare attività oltre l'orario normale e nella acquiescenza alle condizioni di lavoro applicate;

    3) la violazione...

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