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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Trieste, confermando la pronuncia del Tribunale di Gorizia in sede di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 57, ha - con sentenza n. 3683 del 28.11.2017 - accolto la domanda di annullamento del licenziamento intimato con lettera del 10.10.2016 dalla Fincantieri s.p.a. a L.M., operaio carpentiere, per essere stato sorpreso dal proprio superiore gerarchico, durante il turno di lavoro notturno, addormentato presso altra zona dello stabilimento, a distanza di circa un'ora dalla pausa prestabilita.

    2. La Corte respingeva il reclamo proposto dalla società rilevando che la disamina del c.c.n.l. applicato in azienda (c.c.n.l. addetti Industria Metalmeccanica ed installazione di impianti 5.12.2012) dimostrava che la condotta posta in essere dal L. poteva ricondursi nell'alveo delle fattispecie punite con sanzione conservativa, in specie in quella dell'infrazione costituita dal c.d. abbandono del posto di lavoro, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

    3. Per la cassazione di tale sentenza la società Fincantieri ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9, Sez. IV, titolo VII, del c.c.n.l. addetti Industria Metalmeccanica ed installazione di impianti 5.12.2012 e 2119 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, omesso di considerare la complessiva condotta posta in essere dal dipendente, che si compendiava non solamente nell'abbandono del posto di lavoro durante l'orario notturno ma altresì nell'essersi recato in altro luogo dello stabilimento, nell'essersi messo a dormire, nell'essersi risvegliato ed aver ripreso l'attività lavorativa solamente a seguito di improvviso sopralluogo, alle ore 03,30, del superiore gerarchico (che si era precedentemente allontanato, verso la mezzanotte, per incombenze lavorative di durata imprecisata). La Corte non ha tenuto conto delle modalità maliziose con cui si è estrinsecata la condotta del L., modalità che distinguono nettamente detta condotta da quelle punite dall'art. 9 del c.c.n.l. di settore con sanzione conservativa (abbandono del posto di lavoro, ritardato inizio, ecc.), caratterizzate dalla possibilità di agevole constatazione immediata ictu oculi (e quindi dall'assenza di volontà elusiva).

    2. Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, degli artt. 2104,2105,2106,2119 e 1362 c.c., nonchè degli artt. 9 e 10, Sez. IV, Titolo VII del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, ricondotto mediante un'interpretazione estensiva ed analogica (possibile, ai sensi dell'art. 12 delle disp. gen., solamente per le disposizioni normative) - la condotta tenuta dal L. in una fattispecie, punita con sanzione conservativa, delineata dal c.c.n.l. nonostante il tenore testuale della L. n. 300, art. 18, commi 4 e 5, renda evidente la natura residuale della...

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