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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    CHE:

    L'I.N.P.S. - anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. - ha proposto ricorso con unico motivo (violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20 (conv. con L. n. 133 del 2008), del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2, e art. 79, e L. n. 138 del 1943, art. 6, e del D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1, comma 1, e della L. n. 104 del 2006, art. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), avverso la sentenza n. 4947/2013 della Corte d'appello di Roma di rigetto dell'appello proposto dall'Inps, nei confronti di Enel s.p.a. ed ENEL TRADE s.p.a, contro la sentenza del Tribunale della stessa città che, nel giudizio di opposizione alla cartella notificata il 25 gennaio 2010 avente ad oggetto il pagamento di somme derivanti omissioni contributive, aveva dichiarato l'insussistenza delle pretese contributive azionate dall'Inps in ragione dell'applicabilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, conv. in L. n. 133 del 2008, con riferimento, non solo all'esonero della contribuzione per malattia, trattandosi di datore di lavoro che ha corrisposto il relativo trattamento con esonero dell'Inps dal relativo obbligo, ma anche in via analogica con riferimento all'esonero dalla contribuzione di maternità non previsto testualmente;

    la Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento all'obbligo della società opponente per il periodo antecedente al gennaio 2009, appartenente al gruppo E.N.E.L. S.p.A., che la L. n. 138 del 1943, art. 6, che esonera l'I.N.P.S. dal pagamento dell'indennità di malattia quando il datore di lavoro è tenuto, in base a contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del dipendente, fosse applicabile anche all'indennità di maternità, con la conseguente insussistenza dell'obbligo di versamento della relativa contribuzione all'I.N.P.S.;

    hanno resistito Enel s.p.a. ed ENEL TRADE s.p.a. con controricorso;

    Equitalia Sud s.p.a. è rimasta...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    CHE:

    non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria;

    va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3, di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;

    venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che le parti resistenti hanno documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione dell'esattore ed anche di aver pagato gli importi dovuti tanto che il conto non presenta debiti e ciò hanno fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata in funzione dell'adunanza dinanzi a questa Sezione Lavoro;

    nella memoria hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, e spetta a questa Corte qualificare giuridicamente tale istanza;

    L'I.N.P.S. non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372 c.p.c.,...

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