ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che:

    1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da F.P. nei confronti della datrice di lavoro CAF ACLI s.r.l. tesa ad ottenere la condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in Euro 1.056.512 in relazione alla condotta mobbizzante tenuta dal 1996 al 31.12.2004 (data di collocamento in quiescenza) oltre che la condanna al risarcimento del danno conseguente al mancato versamento dei contributi previdenziali dal 2004 in poi.

    2. La Corte di merito ha accertato che non era stata raggiunta la prova di una protratta e sistematica emarginazione del dipendente, nel lungo periodo in considerazione, mossa da un intento persecutorio nè di un demansionamento del lavoratore. Quanto alla domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c., il giudice di appello ha accertato che la convenuta aveva depositato, sin dal primo grado, documentazione attestante il pagamento dei contributi da riferire anche a soggetti diversi appartenenti al c.d. sistema ACLI, tanto in vista della costituzione di una rendita ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13. Ha poi rilevato che nessuna contestazione era stata mossa al riguardo dal F. e che la sussistenza dei requisiti per la costituzione di una rendita ai sensi dell'art. 13 citato esclude i presupposti per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c. azionato.

    3. Per la cassazione della sentenza ricorre F.P. che articola due motivi ai quali resiste con controricorso il C.A.F. ACLI s.r.l. che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1. c.p.c..

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che:

    4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per avere la Corte di merito erroneamente ricostruito il contenuto delle deposizioni di alcuni dei testi escussi attribuendo agli stessi affermazioni mai pronunciate. In particolare il teste Fo., Direttore Generale del CAF ACLI in servizio fino al 2002, non avrebbe mai riferito di essere stato anch'egli assegnatario di un badge per la rilevazione delle presenze. Del pari il teste O. non avrebbe mai affermato che il trasferimento del F. nella sede di Viale (OMISSIS) fosse coinciso con il trasferimento dell'intera struttura. L'errata ricostruzione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali aventi ad oggetto circostanze decisive e di particolare rilievo, secondo il ricorrente, avrebbe viziato la sentenza in particolare se si tiene conto del fatto che il giudice di primo grado aveva limitato le prove articolate ed aveva poi erroneamente ricostruito il contenuto di quelle assunte. A tale erronea ricostruzione va aggiunta poi l'ulteriore errata indicazione della data del pensionamento del ricorrente da collocare nel 2012 e non, come affermato dalla sentenza nel 2004.

    5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1218 e 2087 c.c.. Ancora una volta il ricorrente censura, sotto tale diverso profilo, l'utilizzazione del materiale probatorio versato in giudizio ed il mancato ingresso dell'ampia prova testimoniale articolata.

    6. Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

    6.1. Con il primo motivo, pur essendo invocata una nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella sostanza il ricorrente si lamenta di una errata interpretazione da parte del giudice di appello delle dichiarazioni di alcuni dei...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...