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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda proposta da B.J., intesa all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ed alla condanna alle conseguenti differenze retributive in relazione ad assunta illegittimità dell'individuazione del progetto D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61, ed alle descritte modalità di svolgimento della prestazione, con mansioni di massaggiatrice, presso il Centro Polbic Institute;

    2. la Corte d' appello di Venezia, con sentenza non definitiva del 14.5.2015, accoglieva parzialmente il gravame della lavoratrice e dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro a far data dal febbraio 2001, condannando la società appellata al pagamento del t.f.r. nella misura determinata, nella sentenza definitiva n. 361/2015, in un importo pari ad Euro 11.270,02;

    3. la Corte rilevava che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si era articolato in tre fasi: in un primo periodo, dal giugno 1999 al gennaio 2001, lo stesso era privo di regolarizzazione, in un secondo, dal febbraio 2001 al dicembre 2004, era stato regolato da contratti di collaborazione a progetto ed in un terzo, dal gennaio 2005 al 29.10.2009, il rapporto era stato regolato da un contratto a progetto;

    4. in relazione al primo periodo, era ritenuta l'assenza di prova della esistenza del rapporto e della sua natura subordinata, non avendo i testi fornito elementi a conforto delle allegazioni;

    5. quanto al secondo ed al terzo periodo, la Corte evidenziava che l'esame del regolamento interno aveva consentito di individuare una serie di vincoli, cui le lavoratrici come la B. erano tenute ad attenersi strettamente, e la presenza di precise direttive in ordine allo svolgimento del lavoro, che privavano le lavoratrici di ogni discrezionalità tecnica, essendo le stesse vincolate, per ogni richiesta del cliente, all'autorizzazione da richiedere al...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    1. si assume da parte della società che la procura speciale in calce al ricorso della B. sia limitata all'impugnazione della sentenza definitiva n. 361/15 e che non sia estesa all'impugnazione della sentenza non definitiva n. 133/15;

    2. effettivamente non si menziona nella procura quale oggetto di impugnazione la sentenza non definitiva, ma l'eccezione va disattesa, in quanto, pur dovendosi concordare sulla genericità della delega conferita con l'atto di procura speciale, non si ritiene che ciò possa inficiare il presupposto di specificità della stessa, in quanto apposta in calce del ricorso per cassazione che reca nel frontespizio la precisa indicazione della sentenza impugnata, riportando testualmente il numero e l'anno di pubblicazione;

    3. ne consegue che la specialità del mandato è assicurata dalla predetta indicazione, che garantisce la finalizzazione al patrocinio in questa fase di legittimità (Cass. n. 1328 del 2006) ed investe il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (cfr. Cass. 27.12.2018 n. 33423, con richiamo a Cass. nn. 7084 del 2006 e Cass. n. 929 del 2012, nonchè Cass. 22979 del 2015);

    RICORSO PRINCIPALE.

    4. con il primo motivo, si denunzia violazione dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., stante l'accertamento della ritenuta decorrenza del rapporto dal febbraio 2001, a fronte della diversa decorrenza 15.6.1999 enunciata in ricorso ex art. 414 c.p.c. e non specificamente contestata nella comparsa di risposta di primo grado;

    5. con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per l'imposizione del calcolo del t.f.r. su un'arbitraria retribuzione del c.c.n.l., previo accertamento di un livello mai oggetto di domanda, anzichè sulla retribuzione effettiva, nonchè dell'art. 147 c.c.n.l.;

    6. con il terzo motivo, è...

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