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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza depositata il 04/05/2017 la Corte d'appello di Bologna, in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma in sede di opposizione e - ritenuto formato il giudicato sia in ordine alla violazione della L. n. 604 del 1966, art. 7 sia con riguardo all'eccezione di carente motivazione della lettera di licenziamento sulla sussistenza di posti disponibili ai fini dell'obbligo di repechage - ha dichiarato esente da vizi di natura sostanziale il licenziamento intimato per impossibilità sopravvenuta della prestazione in data 16/12/2013 dalla società Sassi spa alla signora M.T..

    2. La Corte territoriale ha rilevato, quanto ai dedotti profili di nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, che non era stato accertata alcuna responsabilità del datore di lavoro in ordine all'insorgenza della patologia sofferta dalla lavoratrice (che, in ogni caso, avrebbe unicamente comportato il diritto al risarcimento del danno subito); ha, inoltre, sottolineato, quanto all'obbligo di repechage, che correttamente il campo di indagine entro cui valutare l'adempimento datoriale era rappresentato esclusivamente dalle due postazioni ritenute, dal consulente tecnico d'ufficio (incaricato in primo grado), compatibili con la ridotta capacità lavorativa della M., in relazione alle quali era stato dimostrato l'assenza di disponibilità (trattandosi di postazioni occupate da dipendenti della società e da lavoratori di impresa appaltatrice).

    3. La signora M. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a undici motivi. La società ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme (art. 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 3, comma 3 bis, della L. n. 300 del 1970, art. 15, del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 42, art. 416 c.c. anche in relazione all'art. 4, parte II, Cap. 1, del CCNL 21.7.2007 Industria alimentare, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che - nell'esercizio dell'obbligo di repechage - vi erano altre attività affidabili alla lavoratrice, illecitamente appaltate e che la società non aveva correttamente enunciato nella lettera di licenziamento le mansioni a cui adibire la M..

    5. Con il secondo, quarto, sesto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) mancando "fisicamente" ogni motivazione in ordine alle "tematiche, istanze e domande" svolte in primo grado e riproposte in sede di reclamo e concernenti le ulteriori mansioni (oltre a quelle indicate dal consulente tecnico d'ufficio come compatibili con la patologia sofferta dalla M.) a cui adibire la lavoratrice, la possibilità di utilizzare lo ius variandi nei confronti di altre dipendenti ai fini di reperire una postazione di lavoro alla M., l'affidamento di appalti illeciti da parte della società, la responsabilità del datore di lavoro in ordine all'insorgenza della patologia.

    6. Con il terzo motivo si denunzia "violazione del principio di diritto per cui il debitore non può far valere a proprio vantaggio l'inadempimento a lui imputabile", nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, art. 29, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 42, art. 4 della parte III, cap. 1, CCNL 21.7.2007 Industria alimentare (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale,...

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