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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    1. con sentenza del 31 ottobre 2016 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato - per quanto qui rileva "la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 19.7.2004, tra GSE Spa - Gestore dei Servizi Energetici e A.G.P., tuttora in essere" ed ha ordinato a detta società "la ricostituzione del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto", oltre accessori;

    2. la Corte, sulla base delle "risultanze delle prove testimoniali e documentali" acquisite, ha considerato che, "ancorchè il rapporto di lavoro sia stato formalizzato alle dipendenze di GME Spa (ndr. "Gestore dei Mercati Energetici"),... la ricostruzione della vicenda lavorativa dell' A. induca a ritenere che, in concreto, la prestazione lavorativa fosse resa in favore di GSE";

    configurando il rapporto di lavoro alle effettive dipendenze della GSE sin dall'origine, la Corte ha ritenuto il licenziamento intimato in data 11.3.2008 dalla GME Spa "irrogato da soggetto privo della titolarità del rapporto e dunque del potere di risolvere il contratto, con conseguente persistenza del rapporto lavorativo in capo a GSE, in assenza di idoneo atto risolutivo, e obbligo del predetto Gestore alla ricostituzione del rapporto con A.G.P.";

    pertanto, ricorrendo "un'ipotesi di somministrazione di manodopera non autorizzata - e dunque in violazione dei limiti imposti DAL D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21", ha ritenuto applicabile la L. n. 183 del 2010, art. 32 ed ha condannato la GSE al pagamento dell'indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità;

    3. Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di 5 motivi; ha resistito A.G.P. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    1. i primi quattro motivi del ricorso principale di GSE Spa possono essere sintetizzati, secondo le stesse rubriche proposte dalla ricorrente, come di seguito: 1) "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5): insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per condotta processuale tenuta dal controricorrente"; 2) "violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3): insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato"; 3) "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5): insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato", 4) "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partì (art. 360, comma 1, n. 5): insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato";

    2. tali motivi, congiuntamente esaminabili perchè investono la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato imputabile alla GSE Spa in luogo della GME Spa, titolare solo formale di detto rapporto, non possono trovare accoglimento;

    essi infatti, anche il secondo nonostante l'invocazione solo formale della violazione di legge, tendono, anche attraverso un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, ad una ricostruzione della vicenda storica diversa da quella praticata dalla Corte romana cui detta ricostruzione invece compete, senza che possa essere sindacata in sede di legittimità oltre i confini dettati dalla nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014), di cui parte ricorrente non tiene adeguato conto, considerando altresì che viene prospettata una molteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla...

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