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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza in data 16 giugno 2017, la Corte d'appello di Palermo condannava la s.c.ar.l. Autoservizi Adranone alla riassunzione entro tre giorni di C.G. o, in mancanza, al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: così riformando la sentenza di primo grado, che (in parziale riforma dell'ordinanza che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 10 settembre 2014, per giustificato motivo oggettivo per crisi di liquidità con riduzione delle corse nell'invarianza delle linee di trasporto urbano esercitato nei comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e condannato la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) aveva condannato la società cooperativa alla reintegrazione di C.G. e alla corresponsione, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni, commisurate all'ultima globale di fatto, dal licenziamento all'effettiva reintegrazione.

    Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale escludeva preliminarmente l'ammissibilità di riesame delle eccezioni (di contumacia della società cooperativa datrice nella fase cautelare, di improcedibilità della sua opposizione e di irrituale elezione di domicilio; di ritorsività del licenziamento; di contestazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo; di violazione dell'obbligo di repechage) del lavoratore, in quanto meramente reiterate ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e non oggetto di reclamo incidentale.

    Essa riteneva poi applicabile il cd. "rito Fornero" anche alla tutela obbligatoria ed omessa la pronuncia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale risarcitoria della società cooperativa (per condotte abusive del lavoratore nelle procedure esecutive pendenti), comportante una nullità tuttavia non rientrante tra le...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 8 e 9, come mod. dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, L. n. 142 del 2001, art. 2, per erronea esclusione nel computo del requisito dimensionale dei soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato (con essi invece integrato), in funzione dell'applicazione della tutela reale.

    2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 60, per mancato esame delle eccezioni processuali e di merito proposte dal lavoratore in primo grado dalla Corte territoriale sull'erroneo assunto della necessità di una riproposizione con reclamo incidentale, in assenza di alcuna prescrizione di decadenza (a differenza che per le ipotesi stabilite dall'art. 1, commi 58, 59 e 60) nel richiamo ai commi 51, 52 e 53 del medesimo articolo, tenuto conto della specialità del rito.

    3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione ed omessa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 7, come sost. dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 40, per omissione del procedimento obbligatorio di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro, e per conoscenza pure al lavoratore, dell'intenzione di effettuare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione dello stesso: ben rilevabile d'ufficio, in quanto norma imperativa, in ogni stato e grado del giudizio.

    4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, per inammissibilità della domanda riconvenzionale della società datrice, con memoria di costituzione depositata oltre il termine di decadenza (di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ovvero dalla comunicazione, se anteriore) stabilito dalla norma denunciata.

    5. Con unico...

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