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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza n. 557/2012 la Corte d'Appello di Brescia rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza che aveva accertato il diritto di T.B. a percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF) a partire dal mese di giugno 2009 per tutta l'effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Lavorint Risorse S.p.A. agenzia di somministrazione di lavoro.

    A fondamento della sentenza la Corte affermava che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione di lavoro avesse diritto agli assegni per il nucleo familiare anche durante i periodi nei quali rimaneva in attesa di assegnazione percependo l'indennità di disponibilità D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 22, comma 3. Nè in contrario poteva rilevare il precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 6155/2004), citato dallo stesso Inps (che si riferiva ad altra vicenda relativa alla mancanza di prestazione nel periodo compreso tra definitiva cessazione dell'attività produttiva e dichiarazione di fallimento), secondo cui gli assegni familiari devono essere negati quando la prestazione lavorativa manchi in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale e del diritto alla retribuzione per difetto della corrispettività; posto che, invece, nel caso in esame, il sinallagma funzionale del rapporto di lavoro era in essere tra lavoratore e datore di lavoro; in quanto, da un lato, il lavoratore si obbligava a rimanere a disposizione della agenzia pronto per essere inviato a prestare la propria attività lavorativa presso l'impresa somministrata; e dall'altro, a fronte di tale obbligazione, l'agenzia si obbligava a corrispondere l'indennità di disponibilità, evidentemente al fine di garantirsi la pronta disponibilità di personale qualificato da inviare quanto prima presso l'utilizzatore. Sussistevano pertanto i presupposti per l'erogazione degli assegni familiari individuati anche dalla...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1.- Con l'unico motivo di ricorso l'Inps deduce la violazione falsa applicazione del combinato disposto del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, commi 1 e 3, convertito nella L. n. 153 del 1988, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 1,12 e 59, con riferimento al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,22,23 e 25, atteso che in base alla normativa citata la corresponsione degli assegni familiari presuppone, secondo l'Inps, da una parte, lo svolgimento della prestazione dato che la misura di essi varia a secondo del lavoro effettivamente prestato; e dell'altra, presuppone il diritto alla retribuzione; salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge di diritto all'assegno per il nucleo familiare in assenza di effettiva prestazione lavorativa. Inoltre la previsione dell'art. 22 citato, secondo cui "l'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge e di contratto collettivo" riguardava anche l'assegno per il nucleo familiare, in quanto modulato sul reddito familiare (D.L. n. 69 del 1988, art. 2 conv. in L. n. 153 del 1988).

    2.- Il ricorso dell'Inps è infondato, sulla scorta delle seguenti premesse.

    2.1. Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato per la prima volta dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione della legge delega del 14 febbraio 2003, n. 30, ed attualmente regolato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. da 30 a 40, rappresenta il più recente approdo dei tentativi effettuati dal legislatore di regolare il fenomeno giuridico della dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro ed utilizzazione della prestazione.

    Il contratto di somministrazione configura, infatti, un rapporto giuridico caratterizzato dalla presenza di tre soggetti: il somministratore o agenzia, il lavoratore e l'utilizzatore che concludono tra loro due distinti contratti. Il contratto di somministrazione è quello concluso tra l'agenzia e l'utilizzatore...

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