Che:
1. la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 292 depositata il 6.5.2014, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di L.R. a scegliere la sede di lavoro più vicina al Comune di Portici, domicilio della sorella A., necessitante di assistenza ed ha ordinato a Poste Italiane s.p.a. il trasferimento del dipendente presso la sede di (OMISSIS) e (OMISSIS), o in altra sede più vicina al Comune di Portici tra quelle disponibili alla data della domanda di trasferimento o divenute successivamente tali;
2. la Corte territoriale, richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3896 del 2009; n. 28320 del 2013), ha ritenuto, difformemente dal primo giudice, come la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, modificato dalla L. n. 53 del 2000 e poi dalla L. n. 183 del 2010, dovesse trovare applicazione non solo nella fase genetica del rapporto quanto alla scelta della sede, ma anche in ipotesi di domanda di trasferimento proposta dal lavoratore;
3. ha sottolineato come, per effetto della L. n. 183 del 2010, art. 24, non fossero più richiesti i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza in favore del familiare, previsti, invece, dalla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla L. n. 53 del 2000, artt. 19 e 20; ha inoltre rilevato come, in base al testo vigente all'epoca della domanda di trasferimento del L. (16.3.2011), dovesse aversi riguardo al domicilio non del lavoratore bensì della persona necessitante di assistenza;
4. ha ritenuto integrati nel caso in esame sia il requisito soggettivo, cioè la condizione di handicap grave della sorella del L., e sia il requisito oggettivo della disponibilità di posti per lo svolgimento delle mansioni di recapito in uffici vicini alla residenza del predetto familiare;
5. avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a....
che:
7. col primo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, in relazione all'art. 12 preleggi;
8. ha sostenuto come il comma 5 dell'art. 33 citato potesse trovare applicazione solo nell'ipotesi di scelta della sede di lavoro e non anche laddove la continuità dell'assistenza fosse stata interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa ed il dipendente mirasse a ripristinarla attraverso il trasferimento; ha argomentato come la L. n. 183 del 2010, art. 24, avesse modificato solo la disciplina dei permessi di cui al comma 3 dell'art. 33, e non anche la previsione di cui al comma 5; che il requisito della continuità nell'assistenza al familiare disabile, sebbene formalmente eliminato, costituisse comunque presupposto della nuova disciplina; questa, nel prevedere l'assistenza "ad un portatore di handicap con connotazione di gravità" richiama implicitamente i requisiti di assistenza "permanente, continuativa e globale", richiesti dalla L. n. 104 del 1992 ai fini della gravità dell'handicap; che ulteriore requisito ai fini del comma 5 cit. è l'esclusività dell'assistenza, nel caso di specie non dimostrata dal lavoratore onerato;
9. col secondo motivo la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e omessa motivazione su un fatto decisivo;
10. ha ribadito l'insussistenza del diritto al trasferimento in base al citato art. 33, comma 5, ove la continuità dell'assistenza sia stata interrotta; ha sostenuto come il diritto al trasferimento non sarebbe, comunque, incondizionato bensì, come desumibile dall'inciso "ove possibile", soggetto a bilanciamento con le esigenze economiche, organizzative e produttive dell'impresa;
11. col terzo motivo di ricorso Poste...
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