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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza depositata il 31.3.2017 la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Isernia, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato, per giustificato motivo oggettivo, l'1.6.2010 a O.M., dipendente della Proma SSA s.r.l. con mansioni di responsabile di produzione/fabbricazione.

    2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha ritenuto dimostrati la crisi aziendale concernente sia lo stabilimento di (OMISSIS), della società Proma SSA s.r.l. - datrice di lavoro, sia di quello di (OMISSIS) della Proma s.p.a. (società appartenente al medesimo gruppo) presso cui l' O. era stato distaccato, nonchè la riduzione di personale, la riorganizzazione della società datrice di lavoro con l'introduzione della nuova figura di responsabile operativo del gruppo societario nella persona di M.D., dipendente della società Proma s.r.l..

    3. O.M. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società Proma SSA s.r.l. ha depositato controricorso nonchè ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi. Con ordinanza interlocutoria del 12.9.2018 la Sezione VI di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Lavoro. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia omessa pronuncia sulla domanda di violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo, la Corte distrettuale, soprasseduto di deliberare sulla richiesta di accertamento della illegittimità del distacco di M.D., dipendente della società Proma s.p.a. facente parte del medesimo gruppo societario, presso lo stabilimento di (OMISSIS) di proprietà della Proma SSA s.r.l.

    2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3,L. n. 223 del 1991, art. 5,artt. 1175,1375 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l' O. vantava un'anzianità di servizio e carichi di famiglia maggiori del dipendente M. e che, pertanto, erano stato dedotti i criteri di scelta e, comunque, i criteri di buona fede e correttezza, considerato altresì che il ricorso introduttivo del giudizio deduceva che l' O. poteva anche essere utilizzato in mansioni inferiori.

    3. Con i quattro motivi di ricorso incidentale (espressamente indicati come condizionati all'accoglimento del ricorso principale), si denuncia violazione degli artt. 345,437,414,416,420 e 434 c.p.c., L. n. 604 del 1966, art. 6,artt. 1324,1325,1350,2724,2725 e 2704 c.c., nonchè omessa pronuncia e vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) con riguardo ai profili di inammissibilità, per decadenza, dell'impugnativa di licenziamento proposta dall' O., avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto che la lettera della società dell'1.6.2010 irrogasse il licenziamento (e non meramente un periodo di CIGS) e che il lavoratore avesse dedotto tempestivamente nonchè provato di aver impugnato la suddetta lettera con missiva del 9.6.2010. La Corte, inoltre, non si è avveduta del...

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