1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 226 depositata il 19.7.2014, in riforma della pronuncia n. 113/2013 emessa dal Tribunale di Massa, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia, instaurata da P.A. nei confronti di Apuamar srl (di cui era dipendente), di Les Nouvelles Carrieres du Baern s.a.r.l. (LNCB) (titolare dei diritti di escavazione della cava in (OMISSIS) presso cui la Apuamar srl effettuava in appalto lavori di estrazione), T.L. (quale amministratore della LNCB), R.S. (quale conducente della pala meccanica che lo aveva investito e socio della Apuamar srl) e di L.N. (quale direttore tecnico dei lavori e dipendente della LNCB), onde ottenere, previa declaratoria di responsabilità, la loro condanna in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infortunio sul lavoro subito il (OMISSIS).
2. A fondamento del decisum i giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) la questione della giurisdizione, nella fattispecie in esame, era regolata dal Reg. (CE) n. 44/2001 al cui art. 2 è previsto che "il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giudicante e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia"; 2) per quanto attiene la materia del lavoro, l'art. 19, comma 1.1. prevede che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno stato membro possa essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato, di talchè il P. ben poteva utilizzare, nei confronti del proprio datore di lavoro, tra i possibili fori alternativi, quello di cui all'art. 18, comma 1.1, risultando così correttamente individuata la giurisdizione del giudice italiano; 3) analogamente andava ravvisata la giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla posizione...
1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 62, comma 1, dell'art. 5 del Reg. CE 44/2001 e dell'art. 6 del medesimo regolamento (come modificato dall'Allegato III del Regolamento CE 1215/2012) in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3: in particolare, obietta che: a) la domanda riconvenzionale avanzata da R.S. nei confronti di LNCB (di essere manlevato dalla Società francese che aveva affidato i lavori all'interno della cava) era palesemente inammissibile e, pertanto, non vi era alcun spazio per l'applicabilità dell'art. 6 comma 1.3 del Reg. 44/2001 su tale questione; b) la fattispecie in esame rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 5 n. 3 del Reg. CE n. 4472001 che stabilisce -nelle ipotesi di illecito civile - la competenza giurisdizionale del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (nel caso de quo Francia); c) l'art. 6 del Reg. CE n. 44/2001, su cui poggia la sentenza impugnata, era stato abrogato dall'art. 80 del Reg. CE n. 1215/2012 del 12.12.2012; d) erroneamente era stato ritenuto dalla Corte territoriale, tra le varie pretese di parte ricorrente, un "nesso così stretto", senza fare riferimento agli artt. 31,32,33,34,35,36 e 40 c.p.c., che rendesse opportuno un "simultaneus processus" al fine di evitare decisioni incompatibili o potenzialmente tali; e) il rapporto di lavoro tra la Apuamar srl ed il P. si era svolto esclusivamente in (OMISSIS) in quanto era regolato da un contratto a tempo determinato di due mesi coincidenti proprio con il periodo di lavoro da svolgere presso le cave gestite dalla LNCB per cui, anche avendo riguardo all'art. 19 del Reg. CE n. 44/2001, il luogo abituale di svolgimento dell'attività lavorativa (che è quello che presenta collegamenti più intensi con la controversia) era certamente il territorio (OMISSIS) e, da qui, l'affermazione della giurisdizione dell'AG...
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