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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Z.F., dipendente della s.r.l. Sole Oderzo, proponeva reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso il 29.11.16, con cui venne respinta la sua domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società l'8.4.14 per avere, nel corso di quattro giornate di assenza per permessi sindacali ((OMISSIS)), svolto attività ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei permessi accordati, ed in particolare la partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali per i quali i permessi erano stati richiesti (pag. 7 ricorso Sole Oderzo).

    Nella resistenza della società, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza non definitiva depositata il 5.7.17, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e, in base alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4 novellato, condannava la società alla reintegra dello Z. nel suo posto di lavoro, rinviando con separata ordinanza la causa ai fini della quantificazione del risarcimento del danno.

    Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a quattro motivi.

    Resiste lo Z. con controricorso.

    Con sentenza definitiva depositata il 29.9.17, la medesima Corte d'appello quantificava in dodici mensilità l'indennità dovuta allo Z. L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, detratto l'aliunde perceptum pari ad Euro.8.615, oltre accessori dalla data del licenziamento, condannando la società al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati.

    Per la cassazione di tale ultima sentenza propone successivo ricorso la società, affidato ad unico motivo.

    Resiste lo Z. con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    I ricorsi proposti debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., stante la loro evidente connessione.

    Venendo all'esame del primo ricorso si osserva:

    1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, in relazione agli artt. 23, 24 e 30 cit. legge, ed agli artt. 2119,1175,1375,2104 e 2106 c.c.

    Lamenta che secondo l'impugnata sentenza la qualificazione dei permessi richiesto per lo Z. dalla UILM sarebbe irrilevante: "sia che si trattasse di assenza per permesso ex art. 23... sia che si trattasse di permesso ex art. 30; la contestazione in ogni caso riguardava non l'assenza ingiustificata dal lavoro, quanto l'utilizzo del permesso per finalità diverse da quelle previste e richieste, con la conseguenza che nel caso di permessi ex art. 23 il datore di lavoro non poteva neppure svolgere alcun controllo, mentre il mancato svolgimento dell'attività sindacale di cui al permesso ex art. 30, se dimostrato, avrebbe al più consentito al datore di lavoro di chiedere la restituzione delle somme retribuite corrisposte nei giorni in contestazione, senza conseguenze sul piano del rapporto di lavoro".

    La sentenza impugnata perveniva quindi alla conclusone che l'indebita utilizzazione di permessi richiesti ex art. 30 St. lav. comporterebbe soltanto la perdita del diritto alla relativa retribuzione e non un'assenza ingiustificata disciplinarmente sanzionabile.

    2.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione su questione decisiva e cioè la partecipazione dello Z. alle riunioni sindacali indicate nei moduli di richiesta dei permessi e comunque lo svolgimento di attività sindacale.

    3.- Il primo motivo del primo ricorso risulta avere carattere assorbente ed è, ad avviso della Corte, fondato.

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