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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda di M.P., che nel convenire in giudizio la Contram spa, aveva domandato: la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, stipulato in forma non scritta, decorrente dal 14.9.2009, l'accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato far tempo dalla stessa data, la condanna della società al risarcimento dei danni da retribuzioni perdute dalla data del 14.7.2010 sino alla ripresa dell'attività lavorativa.

    2. La Corte territoriale ha condiviso la sentenza impugnata quanto alla ritenuta illegittimità della clausola di durata apposta al contratto per l'assenza della forma scritta e quanto alla affermata inapplicabilità della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001.

    3. Ha rilevato che risultava provato che la Contram spa, che gestiva il servizio pubblico di trasporto locale, era una società a capitale interamente pubblico e non ad azionariato misto e che, pertanto, trovava applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 1, convertito dalla L. n. 133 del 2008, con il quale il legislatore ha imposto alle società che gestiscono servizi pubblici a totale partecipazione pubblica di adottare metodi di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi rispettosi dei principi di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed ha anche accertato che il M. era stato assunto dalla Contram spa rispetto alla quale la Contram mobilità srl era del tutto estranea.

    4. La Corte territoriale ha osservato l'art. 36, del richiamato Decreto n. 165 del 2001, impone il divieto di conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e che l'intero apparato sanzionatorio contenuto nella suddetta disposizione è conforme alla...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Sintesi dei motivi.

    8. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

    9. con il primo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, per avere la Corte territoriale, in considerazione del solo dato dell'intestazione delle quote sociali in capo a soggetti pubblici, e in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 28329 del 2011, ritenuto che la società Contram spa è una pubblica Amministrazione ovvero un soggetto di diritto pubblico;

    10. deduce che la predetta società è una società per azioni di diritto privato e sostiene che essa, in quanto tale, è esclusa dal novero delle pubbliche amministrazioni alle quali fanno riferimento del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e art. 36;

    11. richiamando numerose decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte e la sentenza n. 28699/2010 della 2^ sezione penale, assume che la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perchè l'ente locale ne possiede le azioni, in tutto o in parte;

    12. deduce che: sebbene l'oggetto sociale della Contram spa sia costituito dalla "gestione di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano nonchè di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per l'attività sociale", è previsto che la predetta società possa svolgere anche servizi che "fuoriescono dalla rigorosa nozione di servizio pubblico", ed esercitare tali attività direttamente o a mezzo di società controllate o collegate e di acquisire partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio; la Contram spa detiene il 65% del capitale sociale della Contram mobilità, che per il restante 35% appartiene alla società privata Macerata Bus...

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