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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che la società SEVEL s.p.a. proponeva reclamo, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lanciano aveva accolto, con ordine di reintegra e diritto al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4, la domanda del dipendente R.N. diretta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società il 21.10.15 ai sensi dell'art. 33, titolo 3^, lett. A) del c.c.n.l. di categoria, e segnatamente perchè nella serata dell'ultimo giorno di malattia (dal 5 al 9 ottobre 2015) era stato visto, dalle ore 20 alle ore 22, presso il ristorante-pizzeria della moglie "(OMISSIS)" mentre provvedeva alla preparazione di pizze ed alla relativa cottura in forno, oltre che alla consegna di pizze da asporto ed incasso dei relativi pagamenti.

    Che con sentenza depositata il 7.7.17, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza impugnata, considerando il fatto contestato privo del carattere dell'antigiuridicità, essendo circoscritto a due sole ore della sera dell'ultimo giorno di malattia; compatibile con la malattia denuncia (rinofaringite), ed essendo stato inoltre accertato che non aveva comportato alcun aggravamento della patologia nè alcun ritardo nella ripresa del lavoro. Confermava pertanto la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della tutela accordata in base dell'art. 18 novellato, comma 4.

    Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società SEVEL, affidato a cinque motivi, cui resiste il R. con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine allo svolgimento di attività lavorativa in costanza di assenza per malattia, lamentando che la sentenza impugnata non aveva compiutamente valutato tutti gli elementi dedotti dalla società (lo svolgimento del predetto lavoro mentre il dipendente era in malattia; che il lavoro presso la datrice di lavoro prevedeva tre turni di cui uno tra le 14 alle 22; che non vi era alcuna prova che la moglie del R. fosse influenzata e che il dipendente non riprese l'attività lavorativa principale il giorno dopo, bensì il lunedì 12 ottobre).

    Che il motivo è inammissibile essendo diretto ad una nuova valutazione delle circostanze di causa e ciò sia in contrasto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, sia col principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c..

    Che con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 33, lett. A) del c.c.n.l. di categoria, nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c., evidenziando che la sentenza impugnata si poneva in contrasto col consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia per sè sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione (ipotesi neppure ipotizzata nella fattispecie in esame), anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente...

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