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(A) In riferimento alle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 395.
- In riferimento alla riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 402.
- Per un monitoraggio delle domande di pensione in riferimento alle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata; pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 11.
- Per l'individuazione dei requisiti per l'accesso al beneficio vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 20/03/2019 n. 43.
- In riferimento a Chiarimenti su quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 aprile 2019, n. 1551.
- In riferimento al Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza; gestione delle istanze di rinuncia, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 luglio 2019, n. 2662.
- In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023 n. 61.
[1] Per la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al presente provvedimento, vedi l’articolo 40, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
ARTICOLO N.18
Ape sociale
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.
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