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(A) In riferimento alle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 395.
- In riferimento alla riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 402.
- Per un monitoraggio delle domande di pensione in riferimento alle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata; pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 11.
- Per l'individuazione dei requisiti per l'accesso al beneficio vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 20/03/2019 n. 43.
- In riferimento a Chiarimenti su quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 aprile 2019, n. 1551.
- In riferimento al Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza; gestione delle istanze di rinuncia, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 luglio 2019, n. 2662.
- In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023 n. 61.
[1] Per la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al presente provvedimento, vedi l’articolo 40, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
[1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attivita' al servizio della comunita', di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.]2
[2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi , ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65 anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999,...
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