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(A) In riferimento alle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 395.
- In riferimento alla riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 402.
- Per un monitoraggio delle domande di pensione in riferimento alle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata; pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 11.
- Per l'individuazione dei requisiti per l'accesso al beneficio vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 20/03/2019 n. 43.
- In riferimento a Chiarimenti su quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 aprile 2019, n. 1551.
- In riferimento al Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza; gestione delle istanze di rinuncia, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 luglio 2019, n. 2662.
- In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023 n. 61.
[1] Per la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al presente provvedimento, vedi l’articolo 40, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
[1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non ...
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