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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che:

    la Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 1419/25 marzo - 20 maggio 2013 rigettava il gravame interposto da C.S. nei confronti dell'appellata S.p.a. SE.T.A.EU, avverso la decisione, pronunciata dal locale giudice del lavoro il 26-10-2010, con la quale era stata respinta la domanda in data 12 novembre 2008 dello stesso C., volta ad ottenere declaratoria di nullità dei termini finali, apposti a contratti di lavoro stipulati per lo svolgimento di lavori stagionali tra gli anni 2004 e 2008 dalle stesse parti, con conseguente conversione di un unico rapporto a tempo indeterminato e connesso risarcimento danni;

    secondo la Corte territoriale i rapporti de quibus erano stati validamente concordati in base al D.Lgs. n. 368 del 2001, nella specie applicabile, in quanto come pure rilevato dal primo giudicante, la causale era stata ben delineata per iscritto in relazione sia al c.c.n.l. n.u. aziende private per il lavoro stagionale aggiuntivo richiesto in estate per le operazioni di r.s.u. in sito turistico, sia ai contratti individuali, in riferimento ai quali e ai motivi dell'assunzione temporanea era stata data tempestiva comunicazione all'Ufficio per l'Impiego di zona. Inoltre, la necessità dell'aumento temporaneo del fabbisogno di manodopera durante il periodo estivo era stata puntualmente riportata nella relazione tecnica di appalto tra il Comune e la società appaltatrice, sicchè il lavoratore era ben conscio della limitazione temporale dei rapporti di lavoro pattuiti, per cui nessun equivoco poteva sorgere in merito;

    avverso la sentenza di appello il sig. F.S. proponeva ricorso per cassazione, giusta l'atto debitamente notificato giusta la relata del 6 maggio 2014, affidato ad un articolato motivo;

    la SE.T.A.EU S.p.a. è rimasta intimata e non ha svolto alcuna difesa in proprio favore;

    parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che:

    il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, avendo i giudici di merito ritenuto la sussistenza delle ragioni giustificative dei termini apposti ai contratti di lavoro in esame soltanto richiamando ad integrazione le previsioni del c.c.n.l. di settore riguardo ad attività stagionale (aggiuntiva), nonchè la comunicazione fornita all'Ufficio del lavoro, mentre i contratti di assunzione a tempo determinato, oggetto della domanda (16 giugno - 16 settembre 2004, 15 giugno / 14 settembre 2005, 16 giugno / 16 settembre 2006, 15 giugno / 15 settembre 2007 e 17 giugno / 16 settembre 2008), nulla di specifico indicavano (addirittura per quello dell'anno 2004 non vi era stato neppure un contratto scritto, essendosi la società limitata a comunicare l'assunzione a termine al Centro per l'Impiego di Gallipoli) quanto alle esigenze tali da poter giustificare dette prestazioni a termine, mentre risultava soltanto vagamente menzionata la contrattazione collettiva (Per quanto non previsto nella presente si farà riferimento alle vigenti norme e al C.C.N.L. per le Aziende esercenti l'attività di Igiene Ambientale...);

    che in proposito è stata richiamata la giurisprudenza relativa all'esigenza di specificità occorrente per la valida costituzione di rapporti a termine secondo il succitato decreto n. 368/01, risultando peraltro abrogata dallo stesso (all'art. 11) la previgente disciplina di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23, attesa per giunta l'irrilevanza nella specie delle menzionate comunicazione all'ufficio per l'impies9 di zona e relazione tecnica inviata dalla appaltatrice, società convenuta, al Comune di Gallipoli, trattandosi di atti unilaterali di parte datoriale, non sottoscritti dal lavoratore e comunque da costui non conosciuti, nè tanto meno trascritti nei suddetti contratti di assunzione a termine;

    che, invero,...

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