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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto da A.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato il 21 luglio 2008 dalla s.p.a. E.T.r., alla quale era poi subentrata l'Equitalia Sud s.p.a..

    2. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha premesso che l' A. era stato licenziato una prima volta il 21 luglio 2006, aveva impugnato il licenziamento ed il Tribunale di Palmi aveva accertato l'illegittimità del recesso. Le parti avevano, quindi, composto la lite con verbale di conciliazione del 12 ottobre 2007, con il quale avevano convenuto l'assunzione ex nunc dell' A., il riconoscimento dell'anzianità convenzionale nonchè il pagamento di una somma, a titolo di transazione novativa e di rimborso delle spese legali. Poichè il licenziamento si fondava su fatti che erano stati oggetto di denuncia penale per i delitti di frode informatica e di accesso abusivo a sistema informatico, le parti avevano convenuto che in relazione al nuovo rapporto di lavoro non avrebbero prodotto effetti gli esiti del processo penale in corso, limitatamente ai fatti "analiticamente esposti nella contestazione disciplinare datata 15 maggio 2006". Successivamente l' A. era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare e la società, dopo averlo sospeso dal servizio, aveva avviato il procedimento disciplinare in relazione alle condotte oggetto di indagine penale, diverse da quelle alle quali si riferiva la precedente contestazione.

    3. Il giudice d'appello ha evidenziato che erano stati contestati plurimi episodi dai quali emergeva che l' A., cooperando con altri dipendenti dell'unità operativa di Palmi, ove all'epoca prestava servizio, nonchè con personale dell'Agenzia delle Entrate, aveva disposto o comunque consentito sgravi indebiti di cartelle esattoriali, in alcuni casi sollecitati dal privato, il...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, "violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., nonchè degli artt. 2104,2105,2106 e 2119 c.c." e sostiene, in sintesi, che la transazione sottoscritta il 12/10/2007 doveva essere qualificata novativa, in quanto le parti avevano convenuto di estinguere il vecchio rapporto di lavoro e di costituirne uno nuovo. Nel verbale conciliativo, infatti, era stato precisato che la risoluzione del precedente rapporto restava confermata al 4/7/2006 e che il riconoscimento convenzionale dell'anzianità di servizio avrebbe avuto effetti esclusivamente ai fini dei trattamenti di malattia, infortunio e ferie. Ciò premesso, il ricorrente addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato le clausole dell'atto con le quali si era precisato che il periodo pregresso sarebbe stato valutabile solo nei limiti sopra indicati e di avere ritenuto che potessero avere rilevanza disciplinare anche le condotte risalenti ad epoca in cui il nuovo rapporto di lavoro non risultava instaurato. Sostiene al riguardo che una responsabilità disciplinare è ipotizzabile solo in relazione a fatti che si verificano quando già il rapporto è in essere ed aggiunge che condotte precedenti possono integrare giusta causa di licenziamento solo qualora costituiscano reato e vengano accertate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto. Nel caso di specie, al contrario, il recesso era stato esercitato senza attendere l'accertamento definitivo della responsabilità penale.

    2. La seconda censura denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto accogliere il gravame proposto dall' A. e, quindi, condannare l'Equitalia Sud al pagamento di entrambi gradi di giudizio.

    3. Il primo motivo, nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato le clausole...

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