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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Il Tribunale di Asti, in accoglimento del ricorso presentato ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e ss. nei confronti della Bracop soc. coop da C.U. (dipendente con mansioni prima di impiegato di concetto 5^ livello CCNL Servizi di Pulizia Multiservizi e poi di amministratore delegato con delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro), il quale aveva impugnato il licenziamento intimatogli il 30.4.2015 per giustificato motivo oggettivo a seguito della perdita del subappalto del servizio di guardania delle Aree Ecologiche con Aimeri Ambiente scrl nonchè del rifiuto opposto alla proposta di assunzione alle dipendenze della società subentrata nell'appalto medesimo e dell'impossibilità di ricollocazione nell'organico aziendale, ha dichiarato la illegittimità del recesso e ha condannato la Bracop all'immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4.

    2. Il medesimo Tribunale, con sentenza pubblicata il 31.7.2016, ha respinto l'opposizione della società e, in considerazione dell'opzione esercitata dal C., ha condannato la Bracop al pagamento dell'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonchè alle mensilità maturate dal licenziamento al 10.1.2016.

    3. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 657/2016 pubblicata il 7.11.2016, ha confermato la gravata pronuncia.

    4. La Bracop soc. coop deduce tre motivi per la sua cassazione, illustrati con memoria.

    5. C.U. resiste con controricorso.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. La sentenza della cui legittimità è qui giudizio disattende, preliminarmente, la censura della società circa la mancata ammissione delle prove e l'omessa valutazione di circostanze quali la perdita dei ricavi, il deficit di bilancio, la diminuzione degli addetti, la non sostituzione del dipendente che comproverebbero il nesso causale tra la ragione economica ed il provvedimento espulsivo, rilevando che tali circostanze erano nuove rispetto all'unico fatto riportato nella comunicazione del licenziamento, individuato nella perdita del sopra citato appalto, nonchè nelle due circostanze collaterali del rifiuto del C. di passare alle dipendenze della subentrante e nella impossibilità di ricollocarlo in un altro incarico. In secondo luogo, sul presupposto della acclarata mancanza del nesso di causalità, ritiene, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, che la conseguenza sanzionatoria sia quella connessa alla insussistenza del giustificato motivo di natura produttivo-organizzativa sanzionatoria e che la conseguente operatività esclusiva della tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 restando così assorbita ogni censura inerente alla violazione degli obblighi di repechage.

    2. Gli indicati punti decisori sono stati oggetto dei tre motivi di ricorso.

    3. Con il primo si contesta che la Corte di merito sia incorsa in una manifesta violazione del disposto di cui alla L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 3 in relazione alla novità della causale del licenziamento, per avere ritenuto una modifica della motivazione posta a base della risoluzione del rapporto di lavoro quella che invece era stata solo una precisazione in fase giudiziale del giustificato motivo già sufficientemente specificato con la indicazione della perdita del subappalto.

    4. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 41 Cost. per non essersi i giudici del merito limitati a...

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