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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza pubblicata in data 30 giugno 2016, la Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo ex L. n. 92 del 2012 ed in riforma parziale della pronuncia di primo grado, accertata l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con comunicazione del 28 gennaio 2015 a Z.M. dalla I Grandi Viaggi (IGV) Spa, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro da detta data e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, confermando nel resto le statuizioni di merito.

    2. La Corte territoriale ha condiviso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la natura ritorsiva del recesso, ritenendo che lo Z. non avesse assolto l'onere probatorio gravante sul medesimo circa l'esistenza di un motivo illecito unico e determinante.

    Ha pure confermato l'effettività e la non pretestuosità della soppressione della posizione lavorativa di direttore commerciale ricoperta dal dipendente e già ritenuta in primo grado, ma, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ha considerato "pacifico che la società potesse impiegare Z. in altre disponibili attività e posizioni lavorative".

    Ha poi ritenuto che dovesse applicarsi alla fattispecie la tutela indennitaria prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, operante anche nel caso di violazione dell'obbligo di repechage.

    3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale la società I Grandi Viaggi Spa con 4 motivi, cui ha resistito Z.M. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a 2 motivi; a quest'ultimo ha resistito la società con controricorso.

    Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. I motivi del ricorso principale della società possono essere sintetizzati come di seguito.

    1.1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, dell'art. 41 Cost. e/o della L. n. 183 del 2010, art. 30, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto, almeno implicitamente, ininfluente ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repechage il fatto che l'altro dipendente P. (assegnatario delle mansioni di coordinamento dei promotori del Centro Sud in luogo dello Z.) fosse lavoratore già assunto. In ogni caso si denuncia violazione di dette norme per avere la Corte di Appello leso le prerogative imprenditoriali ritenendo che costituisse violazione del repechage il fatto che la IGV avesse scelto di affidare le mansioni di responsabilità e coordinamento dei promotori al P. invece che affidarle allo Z..

    1.2. In connessione ed in via subordinata rispetto al primo motivo, con il secondo mezzo si lamenta omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal fatto che il P. era lavoratore assunto da IGV dal 2011 ed aveva continuato a svolgere le mansioni di promotore anche dopo l'assegnazione dei compiti di coordinatore.

    1.3. In via alternativa rispetto ai precedenti, il terzo motivo eccepisce nullità della sentenza per violazione dell'art. 434 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'esame della questione del repechage era preclusa in appello.

    1.4. Con il quarto mezzo, ulteriormente subordinato al mancato accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 per palese ed insanabile illogicità della sentenza impugnata che ha ritenuto che le mansioni di coordinamento affidate al P. non potessero essere considerate minimali.

    2. Il lavoratore, invece, con il primo motivo del...

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