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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    ESPOSIZIONE DEL FATTO

    1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 9 gennaio 2017) respinge l'appello del geometra P.D. - ex dipendente del Comune di (OMISSIS) con qualifica D1 posizione economica D2 - avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 3/2015 di rigetto delle domande del P. volte ad ottenere l'accertamento dell'efficacia della revoca delle proprie dimissioni e/o la declaratoria di invalidità o inefficacia delle dimissioni stesse.

    La Corte d'appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che:

    a) la valutazione di insussistenza dell'incapacità naturale all'atto delle dimissioni deve essere confermata in quanto il CTU nominato in appello ha rilevato che, anche se il P. "mostrava un notevole turbamento psichico" pure nel momento delle dimissioni tuttavia egli non si trovava in quel momento in condizioni di totale esclusione della capacità psichica e volitiva e quindi in condizioni di incapacità naturale;

    b) la decisione di rassegnare le dimissioni va valutata nel contesto lavorativo dell'epoca, fonte di stress e insoddisfazione per l'interessato e tenendo conto delle conseguenti patologie contratte e diagnosticate dai medici curanti nonchè dei molteplici tentativi di cambiare l'ambiente lavorativo effettuati invano dal P.;

    c) tutto questo porta ad escludere, secondo criteri di maggiore probabilità logica, che le dimissioni, anche in passato minacciate, possano considerarsi il frutto di un momento di inconsapevolezza dell'agire;

    d) sicuramente le dimissioni hanno arrecato al P. un serio pregiudizio, essendo all'epoca privo di un'alternativa di lavoro e con una famiglia da mantenere, ma comunque non possono considerarsi il frutto di una decisione improvvisa e inconsapevole ma l'epilogo consapevole di una condizione di malessere lavorativo, che peraltro none si è tradotto nella denuncia di un comportamento datoriale mobbizzante o...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    I - Sintesi dei motivi di ricorso.

    1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

    1.1. Con il primo motivo si denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. b) illogicità manifesta, contraddittorietà e incoerenza della motivazione della sentenza impugnata.

    Si sostiene che la Corte d'appello,contraddittoriamente, dopo aver riconosciuto l'esistenza della patologia collegata all'ambiente di lavoro ne ha negato l'incidenza al momento delle dimissioni che ha considerato il frutto di una scelta consapevole, facendo riferimento alla necessità di uno stato di totale incapacità di intendere e volere mentre per la giurisprudenza di legittimità ai fini dell'art. 428 c.c. non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva essendo sufficiente un turbamento psichico che menomi la suddetta capacità e il CTU aveva concluso proprio nel senso della sussistenza di tale situazione.

    Si aggiunge che, essendo la presente vicenda caratterizzata da comportamenti scorretti del Comune datore di lavoro, anche per l'assenza del medico di lavoro - di cui il P. aveva richiesto l'intervento - e del CUG (Comitato Unico di Garanzia), che avrebbero dato al ricorrente il necessario supporto per superare la grave situazione in cui si trovava ed evitare le dimissioni, in caso di annullamento delle dimissioni si dovrebbero riconoscere al ricorrente, almeno a titolo risarcitorio, tutte le retribuzioni maturate dal momento delle dimissioni.

    1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 7, 8 e della L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 17, sostenendosi che la procedura preordinata alla convalida delle dimissioni ivi prevista deve ritenersi applicabile anche al lavoro pubblico contrattualizzato, diversamente da...

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