1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che, all'esito del procedimento ex L. n. 92 del 2012, aveva accertato la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, di T.R. dall'impugnativa del licenziamento a lui intimato in data 13.12.2013 dalla Alcon Italia Spa, per non aver depositato il ricorso giudiziale entro il termine di 60 giorni dal rifiuto dell'azienda della richiesta di tentativo di conciliazione.
La Corte territoriale ha respinto il reclamo con cui la difesa del T. sosteneva che, per effetto della combinata applicazione di quanto previsto dal citato art. 6, e dall'art. 410 c.p.c., comma 2, "il termine entro cui depositare il ricorso giudiziale a fronte del rifiuto del datore di conciliare è di 80 giorni (20+60)"; ha inoltre compensato le spese del grado "stante la novità delle questioni e la complessità delle stesse".
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con 3 motivi. Ha resistito la società con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
1. Con il primo motivo del ricorso principale del T. si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 410 c.p.c., comma 2, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 31, comma 1, in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2".
Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il termine di decadenza di "sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo" di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, ultima parte, sarebbe sospeso per venti giorni a mente dell'art. 410 c.p.c., comma 2, sì che il ricorso giudiziale depositato in cancelleria entro l'ottantesimo giorno dal rifiuto avrebbe impedito il consumarsi della decadenza.
Il Collegio giudica il motivo non meritevole di accoglimento.
1.1. Pacifici i dati della sequenza temporale rilevanti ai fini del decidere.
Il licenziamento è del 13 dicembre 2013.
E' stato stragiudizialmente impugnato il 29 gennaio 2014.
Entro il termine di 180 giorni l'avvocato del lavoratore ha inoltrato il tentativo di conciliazione pervenuto alla società in data 18 luglio 2014.
Con nota di risposta anticipata via fax e comunque pervenuta a detto avvocato in data 30 luglio 2014 la società ha comunicato: "non riteniamo di dover sottoporre la questione alla procedura conciliativa di cui all'art. 410 c.p.c.". Nota interpretata dai giudici di merito come "rifiuto" di conciliazione ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziale.
Il ricorso giudiziale è stato depositato in data 30 settembre 2014.
1.2. Opportuno rammentare in diritto il testo pro tempore vigente della L. n. 604 del 1966, art. 6, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, che commina la decadenza di cui si discute:
"1. Il licenziamento deve essere...
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