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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    1. Con sentenza n. 4954/2013, depositata il 24 giugno 2013, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto la domanda di V.P. e altri nove lavoratori volta ad ottenere, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il riconoscimento del diritto alla progressione numerica degli scatti di anzianità con riferimento al periodo precedente la conciliazione in sede amministrativa intervenuta con la società il 15/10/2004 (con effetto dall'1/11/2004) in pendenza di gravame avverso la sentenza del Pretore di Napoli che aveva accertato l'esistenza di un'interposizione illecita di manodopera.

    2. La Corte osservava, in relazione a tale domanda, che con la conciliazione ciascuno degli appellanti aveva rinunciato ad ogni diritto derivante dalla sentenza del Pretore di Napoli, e pertanto anche agli scatti di anzianità maturati fino all'1/11/2004, data dalla quale la società aveva proposto, e i lavoratori accettato, di dare vita ad un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; non poteva, d'altra parte, sostenersi che i lavoratori avessero abdicato a diritti futuri perchè la rinuncia contenuta nel verbale di conciliazione aveva avuto ad oggetto diritti che erano già maturati ed il cui accertamento, unitamente all'esistenza del rapporto con R.F.I., da cui dipendevano, era ancora sub iudice.

    3. Riguardo poi all'altra domanda proposta dai lavoratori, volta alla restituzione di una ritenuta previdenziale eseguita con le buste paghe dei mesi di gennaio e di marzo 2005, relativa ad una regolarizzazione contributiva (per l'anno 1997) peraltro mai attuata dalla datrice di lavoro, la Corte di appello ne rilevava la genericità, non comprendendosi le ragioni per le quali tale ritenuta non sarebbe stata dovuta dagli appellanti e per quale motivo la società l'avrebbe indebitamente effettuata.

    4. Hanno proposto ricorso...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Deve innanzitutto essere rilevata e dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente B.G., come da verbale di conciliazione in sede sindacale del 21 dicembre 2017, avuto, in particolare, riguardo alla lettera f) delle premesse di tale atto e al riferimento, ivi contenuto, anche al presente giudizio (R.G. n. 92/2014).

    2. Con il primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione agli artt. 1346, 2113 e 2099 cit. codice, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere escluso il loro diritto agli scatti di anzianità maturati fino alla data (1/11/2004) di efficacia della conciliazione intervenuta con Rete Ferroviaria Italiana, pacificamente estinto il relativo corrispettivo economico in virtù della stessa conciliazione, senza considerare che quello all'anzianità di servizio è diritto indisponibile e, come tale, non suscettibile di rinuncia da parte del lavoratore.

    3. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul capo della domanda relativo alla restituzione di indebite trattenute previdenziali, nonchè violazione dell'art. 360, n. 5 per omesso esame di un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

    4. E' fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso.

    5. Questa Corte ha già avuto occasione, in fattispecie analoga alla presente, di precisare (Cass. n. 12227/2013) che "il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 c.c., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del...

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