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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad B.A. dal Consorzio di Bonifica ionio catanzarese il 16.6.2014/10.7.32014 e, per l'effetto, ordinato la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro; ha condannato il Consorzio al risarcimento del danno quantificato in misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita all'epoca del recesso datoriale ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra.

    1.1. Il giudice del reclamo, premesso che il licenziamento era stato intimato a causa della chiusura definitiva del cantiere per la costruzione della diga sul fiume (OMISSIS), opera per la cui realizzazione il B. era stato assunto con contratto a tempo determinato in seguito dichiarato illegittimo per la violazione della disciplina in tema di proroga con conseguente trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, ha osservato che essendo il B., in seguito alla conversione giudiziale del rapporto, divenuto dipendente a tutti gli effetti del Consorzio la mera circostanza della chiusura del cantiere cui questi era addetto non era di per sè sola idonea a giustificare il recesso datoriale occorrendo la prova della totale mancanza di attività rientranti nell'oggetto sociale dell'ente cui poteva essere adibito il lavoratore. Ha osservato che il Consorzio medesimo, nella memoria di costituzione in sede di reclamo, aveva ammesso lo svolgimento di attività richiedenti l'utilizzo della prestazione lavorativa di personale operaio laddove aveva fatto riferimento all'attività di manutenzione ordinaria della rete di colo e di manutenzione degli impianti irrigui per le quali si avvaleva di lavoratori stagionali nella misura rispettivamente di 40 operai per circa 20 giornate e di 20 operai per circa 151 giornate...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3 in relazione all'art. 41 Cost.. Censura, in sintesi, la sentenza impugnata per avere escluso la prova del giustificato motivo oggettivo di licenziamento sul rilievo che il Consorzio datore di lavoro aveva ammesso di utilizzare per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria lavoratori stagionali per un determinato numero di ore annue. Sostiene che ciò che rilevava era la soppressione del posto di lavoro al quale era addetto il B., circostanza documentata dalla cessazione dell'appalto e, comunque, la illogicità dell'accertamento relativo all'obbligo di "repechage", verificato esclusivamente con riguardo alla utilizzazione di lavoratori stagionali e non all'organico dei dipendenti a tempo indeterminato; sotto quest'ultimo profilo evidenzia che, in violazione dell'art. 41 Cost., si era realizzata un'indebita ingerendosi, in scelte aziendali insindacabili. Evidenzia, inoltre, che in fattispecie identica a quella in controversia la medesima Corte di appello aveva deciso nel senso del rigetto della domanda attorea con sentenza confermata dal giudice di legittimità.

    2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 7, censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alla tutela reintegratoria pur essendo la illegittimità del licenziamento collegata esclusivamente al mancato assolvimento dell'obbligo del "repechage".

    3. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni formulate dalla parte coontroricorrente relative alla carenza di autosufficienza del ricorso per cassazione e per avere prospettato l'errore della sentenza impugnata sul rilievo del contrasto con altre decisioni assunte in relazione a fattispecie analoga a quella in controversia.

    3.1. Sotto...

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