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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Rilevato:

    1. che con sentenza n. 73 pubblicata il 18.5.2016, la Corte d'appello di Lecce, accogliendo il reclamo proposto dal sig. A. e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al predetto con lettera del 15.12.2014 e condannato la Cosmopol s.p.a., quale cessionaria di ramo d'azienda della Sveviapol Sud s.p.a., alla reintegra e al pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

    2. che la Corte territoriale ha premesso come il licenziamento fosse stato intimato al sig. A., guardia particolare giurata alle dipendenze di Sveviapol s.p.a. dal 2007, per le offese rivolte dal medesimo all'amministratore delegato, sig. L., nel corso di una conversazione su Facebook che sarebbe intervenuta il 18.9.2014 e la cui schermata, stampata, sarebbe pervenuta all'azienda il 13.11.2014 per mano di un anonimo;

    3. che ai fini del recesso era stata considerata dalla società anche la recidiva in ragione della sanzione conservativa adottata nei confronti del dipendente il 21.10.2014, per assenza ingiustificata dal 23 al 24 settembre 2014;

    4. che, secondo la Corte di merito, non poteva tenersi conto della recidiva contestata in quanto il licenziamento era stato intimato per giusta causa e considerato, tra l'altro, che il lavoratore aveva proposto ricorso in giudizio (R.G. n. 10140/14 - Tribunale di Taranto) al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento disciplinare del 21.10.2014;

    5. che, riguardo alla condotta diffamatoria contestata, il giudice d'appello ha ritenuto la stampa della schermata della pagina Facebook, in quanto raccolta senza garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità ad un determinato periodo temporale e in assenza di conferma testimoniale, inidonea a dimostrare il contenuto del...

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