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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    Con sentenza n.48/07 il Tribunale di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Z.G., dipendente di Poste Italiane s.p.a., diretto al riconoscimento del superiore inquadramento di quadro e di condanna della società al pagamento di differenze retributive per straordinario ed indennità di reperibilità. Il Tribunale accoglieva solo tale ultima duplice domanda, condannando Poste al pagamento della somma di Euro 23.938,76.

    Proponeva appello la società; resisteva lo Z..

    Con sentenza depositata il 19.7.12, la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame.

    Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste, affidato a cinque motivi, cui resiste lo Z. con controricorso, poi illustrato con memoria. Il P.M. ha presentato conclusioni scritte ex art. 380 bis c.p.c..

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2113,2964 e 1362 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamentando che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato che con accordo del 5.11.01 lo Z. aveva risolto consensualmente il rapporto di lavoro con Poste, con effetto dal 1.1.02 (in tesi con rinuncia ai diritti oggi in esame), e che tale transazione non era stata impugnata tempestivamente dal lavoratore, non rilevando a tal scopo la lettera di 20.12.01 (di impugnazione della dedotta rinuncia), inviata precedentemente alla risoluzione del rapporto.

    Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza nulla avendo la ricorrente specificato in ordine al contenuto dell'accordo invocato e della lettera 20.12.01, in contrasto con l'art. 366 c.p.c. Che la lettera da ultimo citata sia poi stata inviata precedentemente alla risoluzione del rapporto non ne inficia la validità, posto che la decorrenza del termine per impugnare rinunce e transazioni, ex art. 2113 c.c., dalla cessazione del rapporto (a tutela della certezza dei rapporti giuridici e del datore di lavoro) non esclude la validità di una impugnazione proposta successivamente alla rinuncia e (pochi giorni) prima della cessazione del rapporto. Per il resto il motivo censura l'interpretazione degli atti fornita d'al giudice di merito, attività coinvolgente giudizi di fatto, non sindacabili in sede di legittimità ove, come nella specie, adeguatamente argomentati, non potendosi peraltro ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (ex aliis, Cass. ord. 27.3.12 n. 4919; Cass. 27.2.09 n....

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