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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4 novembre 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a P.E.M.J. con lettera del 14.5.2014 dalla Corindus Service Srl, condannando quest'ultima a reintegrarla nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

    La Corte territoriale ha premesso in fatto che il licenziamento era stato determinato da una "riduzione di un appalto di pulizie con la committente St Microelectric, che, con riferimento alla pulizia degli stabili denominati (OMISSIS) ed (OMISSIS), ha ridotto l'appalto di circa 60 ore lavorative settimanali", per cui "il datore di lavoro ha licenziato le due lavoratrici addette in quel momento alla pulizia di quegli immobili".

    Ha poi rilevato che "il fatto che la sede produttiva ove la Corindus eseguiva i lavori di appalto delle pulizie fosse unica, anche se frazionata tra i vari palazzi dislocati nell'area circoscritta del complesso aziendale della committente, nonchè la costante rotazione del personale sulle prestazioni lavorative e l'assoluta fungibilità delle mansioni e quindi del personale addetto all'appalto rendono di per sè privo di sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile nella persona della Sig.ra P. la riduzione dell'appalto di 60 ore settimanali su 90 lavoratori".

    Ha concluso che nella specie, in ossequio al rispetto della regola di cui all'art. 1175 c.c., avrebbe dovuto applicarsi il criterio dell'anzianità aziendale, che invece non era stato rispettato, rendendo illegittimo il licenziamento.

    In punto di tutela applicabile la Corte milanese ha ritenuto che "la violazione delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. nella scelta del lavoratore da...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia che la Corte di Appello avrebbe violato o falsamente applicato la L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7, per avere ritenuto manifestamente insussistente il licenziamento, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.

    Si argomenta che la circostanza che aveva dato luogo al recesso, cioè la riduzione dell'appalto, era sussistente, sicchè non avrebbe dovuto riconoscersi detta tutela reintegratoria.

    Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c. sostenendo che il criterio dell'anzianità di servizio previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 non è applicabile ad un licenziamento individuale e che l'oggettività del licenziamento nella specie è ravvisabile proprio nell'adibizione di quella lavoratrice al servizio di pulizia nello stabile presso il quale era stato ridotto l'appalto.

    2. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso, il quale contesta in radice l'illegittimità del licenziamento ritenuta dalla Corte di Appello milanese.

    Il motivo è infondato.

    Per come accertato dalla Corte territoriale la ragione del licenziamento è da ravvisare nella riduzione di un appalto che ha determinato la soppressione di posizioni lavorative impiegate in mansioni omogenee e fungibili.

    Orbene, nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex...

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