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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Mercedes Benz Italia proponeva reclamo avverso la sentenza n. 4192/16 con cui il Tribunale di Roma, in sede di opposizione, aveva, in parziale riforma della ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a D.B.C. dalla Mercedes Benz Italia s.p.a. in data 29.10.14 per manifesta infondatezza del fatto posto a base dello stesso ed aveva condannato la società alla reintegrazione del D.B. nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente ed al risarcimento del danno nella misura di tutte le mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturate dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

    La reclamante chiedeva in via principale il rigetto della domanda proposta dal D.B., ed in subordine di limitare la propria condanna al solo risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 7, novellato.

    Si costituiva il D.B. per resistere al reclamo.

    Con sentenza depositata il 29.7.16, la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo, confermando la manifesta insussistenza delle ragioni poste dalla società a base del licenziamento, risultando documentalmente provata la non effettività della situazione economica negativa dell'azienda indicata a sostegno del licenziamento.

    Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Mercedes Benz Italia s.p.a., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

    Resiste il D.B. con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Deve pregiudizialmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal D.B., per inesistenza della procura conferita ai difensori della società ricorrente. Ed invero essa risulta conferita dai legali rappresentanti della società agli attuali mandanti, provvisti dei necessari poteri processuali e sostanziali (Cass. n. 5425/03).

    1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18,L. n. 604 del 1966, art. 3, art. 2118 c.c., art. 12 preleggi, per avere la sentenza impugnata ritenuto insussistente il giustificato motivo di licenziamento, evidenziando peraltro la differenza tra la non ricorrenza delle ragioni obiettive che hanno determinato il recesso per g.m.o. e la manifesta insussistenza delle stesse.

    Il motivo è fondato nei sensi di cui appresso.

    Il D.B. venne licenziato per un dedotto protrarsi di crisi aziendale comportante un perdurante calo del fatturato che imponeva, in tesi, una riorganizzazione e la soppressione del posto di lavoro di Treasury Systems MBI occupata dal controricorrente.

    La ricorrente, senza neppure specificare in qual modo sarebbe emersa la fondamentale circostanza della dedotta soppressione del posto di lavoro de quo (in tesi connessa ai dedotti negativi andamenti di bilancio) si duole in sostanza della negativa valutazione, da parte del giudice di merito, dei dati contabili inerenti i negativi dati di fatturato e di bilancio prodotti.

    Converrà al riguardo rammentare che questa Corte ha recentemente affermato che "Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le...

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