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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    RILEVATO

    che il Tribunale di Pordenone nel decidere, con sentenza parziale, su alcune delle domande proposte da B.M. avverso il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, ha disconosciuto la sussistenza del demansionamento, nonchè dei comportamenti vessatori e discriminatori lamentati, respingendo la domanda di risarcimento del danno;

    che il medesimo Tribunale, decidendo poi con sentenza definitiva sulle altre domande, ha accertato l'illegittimità di quattro sanzioni disciplinari conservative irrogate al B. dal luglio al dicembre 2004, respingendo altresì, per quanto qui ancora interessa, le domande risarcitorie e quella di riconoscimento della qualifica di quadro;

    che la Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 430/2013, ha respinto il gravame unitariamente proposto da B.M. avverso le predette sentenze;

    che la Corte distrettuale riteneva l'infondatezza della domanda di attribuzione della qualifica di quadro, anche perchè il Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio prevedeva la distinzione, nella settima fascia, tra chi, come il B., aveva funzioni di coordinamento e chi aveva vere e proprie responsabilità di quadro;

    che, quanto al demansionamento, la Corte lo escludeva, ritenendo inverosimile l'assunto del B. secondo cui gli ampi mutamenti organizzativi posti in atto dal datore di lavoro fossero stati motivati dall'intento di sottrarre a lui la possibilità di svolgimento delle funzioni di coordinatore, contestualmente attribuite e sottolineando l'importanza che rivestiva, all'interno del Consorzio, l'incarico attributo al ricorrente per la gestione delle pratiche inerenti i vecchi espropri, il cui completamento avrebbe consentito di ottenere lo sblocco di erogazioni pubbliche;

    che anche i fatti dedotti sotto il profilo del "lamentato mobbing" erano inconsistenti, sicchè tutto si riduceva al verificarsi di momenti di confronto e tensione tra...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che con il primo motivo il ricorrente adduce, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 67 (rectius 2) del C.C.N.L. 17.4.2002 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, assumendo che la Corte territoriale, nel ritenere che egli non avesse diritto alla qualifica di quadro, non avrebbe fatto applicazione della norma collettiva ed adduce altresì, richiamando l'art. 360 c.p.c., n. 4, l'omesso esame del documento con cui la qualifica rivendicata veniva denegata in ragione di "asperità caratteriali", con ciò riconoscendo che solo irrilevanti profili soggettivi stavano alla base della negazione del diritto alla qualifica quale preteso in causa;

    che il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, afferma la violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 64 del C.C.N.L. 17.4.2002 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, anche in relazione all'art. 2697 c.c., sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato il denunciato demansionamento, violando altresì, per il fatto di non avere valutato le prove, i fatti ed i documenti offerti dalle parti, gli artt. 115 e 116 c.p.c.;

    che il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2087 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale mal valutato la denuncia di mobbing, giungendo ad escluderne la sussistenza pur a fronte di reiterate illegittime sanzioni disciplinari e di plurimi trasferimenti all'interno dell'ufficio, ancora aggiungendosi il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., sub specie del mancato esame di documenti da cui risultavano tali trasferimenti;

    che con il quarto motivo, dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed intitolato all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, si afferma l'erronea valutazione delle circostanze attinenti il conferimento della qualifica di quadro e le vessazioni, rilevandosi...

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