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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Rilevato:

    1. che con sentenza n. 1659 depositata il 4.5.2012, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del sig. M. all'assegno di invalidità, di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, a decorrere dall'1.1.2008, ed ha condannato l'Inps al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge;

    2. che la Corte territoriale, premessa l'esistenza di prova documentale sul requisito assicurativo necessario ai fini della prestazione richiesta e in conformità all'esito della consulenza medico legale svolta, ha ritenuto sussistente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'appellante in occupazioni confacenti alle attitudini del medesimo, svolgente attività di tornitore che implica una protratta stazione eretta e posture incongrue per diverse ore;

    3. che avverso tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il sig. M., eccependo l'inammissibilità delle censure formulate e comunque la loro infondatezza;

    4. che è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore della parte contro ricorrente, a seguito del decesso dell'originario difensore, con allegata procura notarile;

    5. che la parte contro ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1;

    Considerato:

    6. che con l'unico motivo di ricorso, l'Inps ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

    7. che, in particolare, l'Istituto ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato avendo riguardo all'attività concretamente svolta dal medesimo anzichè rispetto a tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze lavorative, al...

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