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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza del 4.12.2015, la Corte di Appello di Palermo confermava in sede di reclamo la sentenza del Tribunale che aveva respinto l'opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, avverso l'ordinanza con cui era stata rigettata l'impugnazione di licenziamento orale proposta da M.C. nei confronti della Farmacia Inglese di M.A.P. & C. s.a.s., in considerazione dell'esito dell'istruttoria - ed a prescindere dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, che aveva consentito di accertare che il rapporto fosse cessato non a seguito di licenziamento orale, ma per abbandono volontario del posto di lavoro da parte della lavoratrice.

    2. La Corte riteneva che il datore avesse compiutamente assolto l'onere probatorio su di lui ricadente di dimostrare la sussistenza di circostanze di fatto indicative dell'intento di controparte di recedere spontaneamente dal rapporto e che nel giudizio di primo grado a struttura bifasica, introdotto dalla Legge Fornero, il lavoratore in sede di opposizione potesse meglio precisare i fatti e le ragioni a sostegno dell'impugnativa di licenziamento, ovvero articolare nuovi mezzi istruttori, ma non potesse introdurre una nuova domanda (nella specie declaratoria di inefficacia delle dimissioni, per mancanza di forma scritta, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro) fondata su causa petendi del tutto nuova, esulante da quella originaria ed anche dal campo di applicazione del nuovo rito, riservato all'impugnativa di licenziamento ai sensi dell'art. 18 St. Lav. novellato.

    3. In ogni caso, doveva, secondo giudice del gravame, considerarsi la motivazione del Tribunale alla cui stregua, anche dando per proseguito il rapporto in conseguenza dell'inefficacia delle dimissioni, non risultava che la M. non avesse potuto eseguire la propria prestazione per il rifiuto opposto da controparte, essendo viceversa...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo, è dedotta nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un'eccezione sollevata dalla ricorrente nel ricorso in opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, e reiterata successivamente in reclamo, relativa all'assenza di prova scritta delle dimissioni che gravava su parte datoriale contrastare, in applicazione dell'art. 2697 c.c., art. 79, comma 2, c.c.n.l., artt. 1352 e 1324 c.c.. Si assume che l'eccezione sollevata in primo grado non era stata esaminata in fase di opposizione ed era stata riproposta in sede di reclamo, evidenziandosi che, poichè la Corte non si è pronunziata sull'eccezione ritualmente sollevata circa la mancata produzione da parte del datore di dimissioni scritte della dipendente, doveva ritenersi nulla la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c..

    2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1352 e 1324 c.c., in correlazione con l'art. 79, comma 2, c.c.n.l. dei dipendenti delle Farmacie private del 26.5.2009, per avere la Corte ritenute integrate le dimissioni orali in un'ipotesi in cui era prevista, ai fini della validità delle dimissioni, la forma scritta ad substantiam actus.

    3. Con il terzo motivo, si ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 36 Cost., e dell'art. 2697 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza per i casi di licenziamento in cui esista contrasto in ordine al quomodo della cessazione del rapporto lavorativo, posto che la Corte ha fatto gravare sulla ricorrente l'onere di provare l'avvenuto licenziamento, non spendendo alcuna parola in ordine alla manifestazione univoca di volontà di recesso della lavoratrice ed all'idoneità della sua comunicazione delle dimissioni, con ciò violando i principi posti dalla S. C. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Si assume che la Corte avrebbe...

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