ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTO

    1. Il dott. B.P.F. aveva convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, (OMISSIS) - per chiedere l'accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro disposta in data 22.8.2008 ai sensi del D.L.25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e la pronuncia dei provvedimenti restitutori, economici e reali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18; in subordine, il ricorrente aveva domandato la condanna della datrice di lavoro al pagamento della indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate al 1.9.2102, data di scadenza dell'incarico dirigenziale ovvero con detrazione dell'assegno pensionistico percepito nelle more del giudizio.

    2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dal B.P.. Tanto sul rilievo che la facoltà attribuita dalla L. n. 133 del 2008, art. 72, comma 11, alle Pubbliche Amministrazione di risolvere i rapporti di lavoro dei dipendenti che avessero raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, non è subordinata ad alcun vincolo o condizione. La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto irrilevante la circostanza che al B.P. fosse stato attribuito un incarico dirigenziale con scadenza nel 2012 osservando che siffatto incarico non sopravvive alla cessazione del rapporto di impiego pubblico.

    3. Avverso questa sentenza il dott. B.P.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito con controricorso l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, (OMISSIS) - poi Azienda USL di Reggio Emilia (OMISSIS) -. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

  • Diritto

    MOTIVI

    Sintesi dei motivi:

    4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in relazione all'art. 97 Cost., e art. 113 c.p.c.. Sostiene, in sintesi, che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la facoltà di risoluzione dei rapporti di lavoro è condizionata solo alla sussistenza in capo al pubblico dipendente del requisito della anzianità contributiva e assume che l'esercizio di tale facoltà necessita di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di ragioni organizzative, da individuarsi previamente al pari dei criteri applicativi della disposizione di legge.

    5. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme richiamate nel primo motivo in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., e per omessa ed insufficiente motivazione "sul momento del recesso dall'incarico dirigenziale appena conferito". Assume che la condotta della datrice di lavoro, compendiatasi nella risoluzione del rapporto di lavoro a pochi mesi di distanza dall'attribuzione dell'incarico dirigenziale relativo alla struttura complessa "Laboratori Urgenze - Scandiano Montecchio" contrasta con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

    Esame dei motivi:

    6. Il primo motivo è fondato.

    7. La facoltà della Pubblica Amministrazione di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro al raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva è stata prevista dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, primo e secondo periodo, poi convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 112. Tale disposizione nel testo originario, applicabile "ratione temporis" (la risoluzione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio è stata adottata il 22.8.2008), prevedeva che: "Nel caso di...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...