1. Con la sentenza del Tribunale di Bergamo del 18 settembre 2015 P.C. era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 81 cpv. c.p. e D.L. n. 463 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis conv. con L. n. 638 del 1983 (e successive modificazioni) per aver omesso, nella qualità di amministratore unico della Trebergamo S.r.l., di versare all'INPS le ritenute previdenziali in relazione alle mensilità da gennaio 2010 a settembre 2010 per un importo complessivo di Euro 18.017,00. Ritenuta la continuazione, l'imputato è stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
La Corte di appello di Brescia con la sentenza del 11 aprile 2016 ha applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena in mesi 1 giorni 25 di reclusione ed Euro 260,00 di multa concedendo la sospensione condizionale della pena.
2. Il difensore di P.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 11 aprile 2016.
2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto il vizio della motivazione per il travisamento della prova documentale prodotta dalla difesa.
Rileva la difesa che la Corte di appello di Brescia ha erroneamente ritenuto, quanto alle dedotte difficoltà economiche e alla mancata concessione di prestiti da parte delle banche, che la documentazione prodotta si riferisse a società diverse da quella indicata nel capo di imputazione.
Rileva però la difesa che su due circostanze decisive la Corte di appello di Brescia ha travisato i documenti prodotti in quanto la Trebergamo S.r.l. nel novembre del 2009 ha variato la denominazione in Xcell s.r.l., sicchè tutta la documentazione prodotta e le relative vicende si riferiscono in realtà Trebergamo S.r.l.
Rileva altresì la difesa che il P. gestiva società collegate tra loro, sicchè la crisi determinata dalle modifiche contrattuali di...
1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.
1.1. La difesa ha infatti dedotto con il primo motivo il vizio del travisamento della prova documentale, volta a dimostrare l'esistenza della crisi aziendale e di uno stato di difficoltà invincibile ed insuperabile, e con il secondo il vizio di violazione di legge, ritenendo la difesa che la Corte di appello di Brescia non abbia applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza sull'assenza del dolo in presenza di forza maggiore, o comunque di un'invincibile crisi aziendale in caso di inadempimento degli obblighi tributari e previdenziali.
1.2. Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, il c.d. "travisamento della prova", il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In tal caso, il travisamento concerne la prova "omessa", rilevante e decisiva, cioè del vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio.
Il vizio di travisamento della prova deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente; è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato probatorio (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 Rv. 258774, Del Gaudio).
1.3. I due motivi sono inammissibili perchè il travisamento della prova è inidoneo a modificare l'esito della decisione in quanto - ed in ciò sta la manifesta infondatezza del secondo motivo - la tesi...
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