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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Nel 2001, l'associazione no profit Aticlub (circolo ricreativo dei lavoratori delle aziende dell'aeroporto internazionale di Napoli) e l'Agenzia di assicurazioni Galderisi & Barba s.a.s. conclusero una convenzione, modificata nel 2003, avente ad oggetto, in relazione alle polizze assicurative che i soci dell'Aticlub avessero stipulato, la previsione di condizioni agevolate, consistenti nel riconoscimento di sconti particolari e nella rateizzazione dei premi, da pagarsi mediante trattenute sulla retribuzione operate a favore dell'Aticlub e poi da questa versate all'Agenzia.

    Nell'ottobre 2009, la UGF Assicurazioni s.p.a. (successivamente Unipol Assicurazioni s.p.a e, oggi, Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) ottenne dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo contro l'Aticlub per la somma di Euro 301.936,12, corrispondenti alle trattenute operate sulle retribuzioni dei soci nel periodo ottobre 2008-maggio 2009, asseritamente non versate alla società.

    L'Aticlub oppose il provvedimento eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della compagnia assicurativa (sull'assunto che la convenzione posta a fondamento del ricorso era stata stipulata con l'Agenzia di assicurazioni Galderisi & Barba s.a.s., soggetto diverso dall'ingiungente) e contestando, nel merito, l'esattezza dei conteggi allegati, non corrispondenti alle proprie risultanze contabili. Sulla base di queste deduzioni non solo domandò la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ma propose altresì domanda riconvenzionale per la somma di Euro 477.599,91, asseritamente dovutale a titolo di rimborso per premi versati in eccedenza rispetto alle previsioni contrattuali.

    Costituitasi in giudizio, l'UGF Assicurazioni domandò, a sua volta, in via riconvenzionale, il pagamento dell'ulteriore somma di Euro 43.500,15, per ratei di premio non corrisposti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.

    ...
  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della memoria presentata da Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in quanto pervenuta in data 26 febbraio 2018, dunque oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza pubblica, fissata per il 2 marzo 2018 (art. 378 c.p.c.).

    2. Il primo motivo di ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e art. 1903 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

    L'associazione ricorrente censura il rigetto della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della UGF Assicurazioni (oggi Unipolsai s.p.a.). Deduce che la Corte territoriale avrebbe ritenuto la sussistenza di tale legittimazione sulla base di una falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 1903 c.c.. Evidenzia che tale disposizione prevede la legittimazione concorrente dell'agente in aggiunta a quella principale dell'assicuratore - in ordine agli atti concernenti la modificazione e la risoluzione dei contratti che è autorizzato a concludere, vale a dire dei contratti di assicurazione. Sostiene che di questa norma non poteva farsi applicazione nella vicenda in esame, nella quale non era in contestazione la legittimazione dell'agente ad esercitare in giudizio un diritto proprio dell'assicuratore e fondato sul contratto di assicurazione, ma, al contrario, era in contestazione la legittimazione dell'assicuratore ad esercitare in giudizio un diritto proprio dell'agente, in quanto fondato su un contratto (diverso da quello assicurativo) da questi stipulato nel suo esclusivo interesse. Deduce che, pertanto, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 1903 c.c., il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere, nella fattispecie, la legittimazione esclusiva dell'agente, escludendo quella dell'assicuratore, il quale aveva indebitamente fatto valere in giudizio un diritto sorto in capo all'agente per effetto di un contratto (diverso da quello assicurativo) da questi stipulato per...

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