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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. con sentenza del 6.3.2013, la Corte di appello di Potenza, in accoglimento del gravame proposto dal Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri ed in riforma della pronuncia del locale Tribunale, rigettava la domanda proposta dagli eredi di G.R., in seguito al decesso del predetto per arresto cardiaco il (OMISSIS), per il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, jure hereditatis e jure proprio, sul presupposto che il decesso del loro congiunto fosse ricollegabile alle condizioni di lavoro, con conseguente responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.;

    2. la Corte riteneva che nel caso in esame non era stata fornita nel giudizio di primo grado la prova del danno e della sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento datoriale ed il danno stesso, avendo i testi escussi confermato che i turni, pomeridiano e notturno, erano stabiliti per la guardiania della diga di (OMISSIS), con compiti limitati alla sorveglianza e controllo visivo della diga nel turno mattutino ed alle operazioni di controllo dei misuratori di perdita d'acqua da parte degli operai addettivi, a rotazione, della durata di almeno un'ora, con accesso ai cunicoli, mentre l'accesso al pozzo di manovra avveniva mediamente ogni quindici o trenta giorni; che, dopo il turno notturno, era previsto un riposo di 24 ore; che inoltre, dalla documentazione allegata, era emerso che, con accordo del 2.5.2000, era stata predisposta una diversa regolamentazione dei turni, con riposo di 48 ore dopo il turno notturno a cadenza mediamente settimanale; in base a tale quadro degli orari e turni di lavoro osservava che non era ravvisabile violazione di un obbligo di sicurezza a carico del consorzio, essendo i turni predisposti coerenti con il tipo di impegno richiesto ai lavoratori, e che non poteva affermarsi neanche che le mansioni svolte avessero potuto, in termini probabilità, rappresentare una concausa dell'evento, essendo stata confermata...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    1. con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela prevista dall'art. 2087 c.c., sul rilievo che tale norma è posta a presidio dell'interesse giuridicamente rilevante del lavoratore di operare e/o di espletare la prestazione di lavoro in ambiente di lavoro e/o in un contesto lavorativo sicuro ed esente da rischi che attentino al bene salute costituzionalmente tutelato e che, quanto al nesso di causalità, in caso di predisposizione morbosa, è considerata concausa del decesso, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p.c. - che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali - ogni fattore patogenetico che, rompendo l'equilibrio precario nella salute del soggetto, ne determini l'anticipato decesso; si richiamano a fondamento della doglianza norme dei c.c.n.l. di settore che disciplinano la durata del lavoro ordinario settimanale e norme di legge che prevedono, in caso di lavoro notturno, la necessità di accertamenti preventivi o periodici in funzione della rilevazione di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno e si rileva che, alla luce di tali elementi, risultano contraddittorie le conclusioni della Corte di appello laddove ha affermato che non vi sarebbero stati inadempimenti da parte del Consorzio ai danni del G., anche in presenza di turni che comportavano un impegno settimanale di 48 ore e di mancanza di visite mediche preventive o di adeguata informazione dei rischi alla salute connessi all'espletamento di lavoro notturno;

    2. vizio di illogica e/o omessa motivazione è denunciato col secondo motivo con riferimento alle ragioni di mancata adesione da parte del giudice del gravame alle risultanze peritali, osservandosi che il...

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