ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48 e ss., depositato presso il Tribunale di S. Maria C.V., D.P.A., medico dipendente della Casa di Cura RERIF s.r.l. dal 30.10.89 ed inquadrato da ultimo (dal 1.2.2002), con qualifica di Dirigente, impugnò il licenziamento disciplinare irrogatogli per giusta causa con lettera del 19-21.6.13.

    Il ricorrente dedusse il difetto di giusta causa e comunque di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti, non riconducibili ad alcune delle ipotesi per le quali il CCNL consentiva l'adozione della massima sanzione. Evidenziò anche la natura ritorsiva dell'atto espulsivo intimatogli dalla Direzione allo scopo di liberarsi di un lavoratore scomodo.

    Chiese in via principale l'accertamento della natura discriminatoria, ritorsiva e comunque illecita del licenziamento, con la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa; in subordine che fosse dichiarata la nullità del licenziamento per insussistenza del fatto, con reintegra nel posto di lavoro e con le conseguenti statuizioni economiche commisurate all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegra; in via più gradata, dichiararsi nullo il recesso per difetto di proporzionalità della sanzione (trattandosi di fatto punibile con misura conservativa) con reintegra nel posto di lavoro e con le conseguenti statuizioni economiche commisurate all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, ovvero con il pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla L. n. 92 del 2012.

    Il Tribunale, con ordinanza del 28.3.2014, rigettava l'impugnativa di licenziamento.

    Avverso tale ordinanza il lavoratore proponeva opposizione, del pari respinta dal Tribunale adito, con sentenza in data 29.4.2015.

    Avverso tale sentenza proponeva...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 c.p.c., n. 3, con specifico riguardo all'art. 2119 c.c., ed alla L. n. 300 del 1970, art. 18, così come novellato dalla legge n.92/12, con riferimento alla nozione di insussistenza del fatto contestato; violazione dell'art. 11, lett. g) ed i) del CCNL di categoria (Sanità privata del 2005) nonchè lettere a) ed e), punti 6) e 12) del codice disciplinare affisso; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per la mancata valutazione, da parte della sentenza impugnata, delle norme contenute nel codice disciplinare nei casi previsti al capo E (licenziamento), punti 6 e 12; violazione degli artt. 2104,2105 e 2106 c.c.; violazione della L. n. 183 del 2010, art. 30.

    Lamenta che la corte partenopea, mutando completamente gli esiti del giudizio primo grado, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento de quo fornendo una interpretazione diversa da quella del primo Giudice in relazione sia alle norme di legge che a quelle del CCNL (sanità privata - personale - medico) applicabili al caso di specie, nonchè del codice disciplinare regolarmente affisso.

    Lamenta l'erronea interpretazione fornita dalla sentenza impugnata in ordine alla nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, novellato.

    Lamenta che nella specie il fatto contestato (grave anche perchè concretante fatti penalmente rilevanti) era stato ampiamente provato, come ammesso dalla sentenza impugnata e come risultava dai testi escussi, nè il c.c.n.l. di categoria, che rimandava ai principi generali in tema disciplinare, prevedeva per simile fatto una sanzione solo conservativa.

    2.- Con secondo, subordinato, motivo denuncia la violazione dell'art. 18 novellato, comma 5, prevedente nelle ipotesi in cui non sia accertata l'eccezione di cui...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...