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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    D.C. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il Decreto n. 7211 del 2016, della Corte d'Appello di Roma, depositato il 7 settembre 2016, che ne aveva respinto l'opposizione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ex art. 145 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) spiegata contro la Delib. 5 agosto 2014, n. 421 del Direttorio della Banca d'Italia.

    Resiste con controricorso la Banca d'Italia.

    A seguito di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia tra il novembre 2012 ed il settembre 2013 presso la Banca Marche s.p.a. e la sua controllata Medioleasing s.p.a., vennero contestate a D.C., ex consigliere del consiglio di amministrazione di Medioleasing s.p.a., carenze nell'organizzazione e nei controlli con particolare riferimento al processo del credito, e venne perciò irrogata allo stesso una sanzione di Euro 54.000,00.

    La Corte d'Appello di Roma, adita con opposizione da D.C., disattese l'eccezione di decadenza della potestà sanzionatoria, ritenendo tempestiva la notifica delle contestazioni avvenuta il 25 ottobre 2013 rispetto alla chiusura della seconda ispezione (6 settembre 2013); superò la dedotta violazione del principio di legalità, quanto alla contestazione degli addebiti; replicò, circa le difese dell'opponente sulla crisi del mercato, che proprio tale congiuntura imponesse l'adozione di adeguati presidi organizzativi per il contenimento dei rischi dell'intermediario; escluse ogni portata esimente dell'allegata influenza dominante della Banca Marche sulla Medioleasing, come anche la vincolatività per gli amministratori della società controllata dei "pareri di coerenza" della capogruppo sulla concessione di crediti eccedenti il 20% del patrimonio di vigilanza; negò rilievo, a fronte delle accertate gravi passività e degli illeciti sussistenti già nel 2010 (epoca di una precedente ispezione), alla deduzione del D. di essere un consigliere senza deleghe, sia per difetto di prova di un...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il primo motivo di ricorso di D.C. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2381 c.c., commi 3 e 6, assumendo che la Corte d'Appello di Roma abbia errato nel ritenere che il ricorrente avesse "un autonomo dovere di controllo", ovvero un "obbligo di vigilare sulla corretta gestione della società", nè "potesse ignorare cha già dal 6.2.2013 vi fosse stato un rapporto informativo dell'Audit interno all'intermediario con cui si segnalavano criticità e lacune". Così ragionando, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative, secondo il ricorrente, trasmoda nei fatti in responsabilità oggettiva. Si aggiunge che nel C.d.A. di Medioleasing s.p.a. vi fossero un amministratore delegato e un direttore generale, cui era affidata la gestione esecutiva societaria, fonte di informazioni primaria per l'obbligo di agire informati gravante sugli amministratori non esecutivi e privi di deleghe, quale appunto era il D..

    La controricorrente Banca d'Italia conclude per l'inammissibilità o per l'infondatezza del ricorso, facendo rilevare come solo a pagina 11 dell'impugnazione per cassazione siano state allegate per la prima volta le questioni di fatto dell'esistenza di un amministratore delegato e dell'importanza del Direttore generale. Tali questioni risultano, tuttavia, per lo meno implicitamente affrontate nell'impugnato decreto a proposito del terzo motivo di opposizione, dove si legge della deduzione del D. di essere soltanto un "consigliere non delegato", nonchè dei rapporti tra Consiglio di Amministrazione e Direttore generale.

    1.1. Il primo motivo di ricorso è comunque infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in tema proprio di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 144, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. Tale orientamento, che va qui ribadito, precisa...

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