che la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 26 novembre 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da V.C., M.F., Ma.Ce., I.G., Mo.Ma. nei confronti di Autostrade per l'Italia Spa volte al riconoscimento di una indennità risarcitoria per l'illegittima previsione nei rispettivi contratti part-time, in violazione della L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 2, secondo cui il contratto a tempo parziale deve contenere "la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno", di una riserva a favore del datore di lavoro di una turnazione disposta unilateralmente;
che la Corte territoriale, pur ritenendo come il primo giudice l'illegittimità della "clausola elastica" di distribuzione dell'orario, ha riformato la sentenza di primo grado per aver "liquidato il danno ricorrendo alla liquidazione in via equitativa sul presupposto di una presunta potenzialità della clausola a determinare siffatta maggiore penosità ed onerosità e pertanto in carenza di prova che i lavoratori erano tenuti a dimostrare";
che per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso i lavoratori con 2 motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso Autostrade per l'Italia Spa;
che la Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
che con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1218 e 2697 c.c., nonchè dell'art. 432 c.p.c., per avere la sentenza impugnata negato la liquidazione equitativa, nonostante l'inadempimento contrattuale della datrice di lavoro e la presenza accertata di tutti gli elementi di fatto che la consentissero;
che la censura è fondata in continuità con i precedenti di questa Corte intervenuti in analoghe controversie giudiziarie che hanno visto soccombente Autostrade per l'Italia Spa (Cass. n. 12467 del 2011; Cass. n. 23600 del 2014; Cass. n. 25680 del 2014; Cass. n. 27553 del 2016);
che è risalente (v. Cass. n. 1721 n. 2009 ed i precedenti ivi richiamati) il principio secondo cui dall'accertata illegittimità delle clausole elastiche nel contratto part-time non consegue l'invalidità del contratto, nè la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma solo l'integrazione del trattamento economico, ex art. 36 Cost. ed art. 2099 c.c., comma 2, atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, in considerazione della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato; che le conseguenze patrimoniali sono connesse con i maggiori oneri derivanti nella sfera giuridica del lavoratore in termini di mera attesa in disponibilità alla "chiamata" al lavoro da parte del datore (Cass. n. 4229 del 2016; Cass. n. 1121 del 1996); che a tal fine rilevano la difficoltà di programmazione di altre attività, l'esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all'intera prestazione, l'eventuale quantità di lavoro predeterminata in misura fissa, la convenienza dello stesso...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...