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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Nel 2005 P.C. convenne dinanzi al Tribunale di Frosinone la società Sabina DOC s.r.l., B.A., la società Zurich Insurance p.l.c. e l'Inail, esponendo che:

    (-) il (OMISSIS) rimase ferito in conseguenza d'un sinistro stradale, avvenuto mentre era trasportato sul veicolo Iveco targato (OMISSIS), di proprietà della Sabina DOC s.r.l., condotto da B.A. ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società Zurich;

    (-) essendo il sinistro avvenuto durante uno spostamento compiuto in occasione di lavoro, l'Inail gli aveva erogato una rendita, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;

    (-) la Zurich gli aveva corrisposto somme inferiori al risarcimento dovutogli, avuto riguardo all'entità dei danni patiti.

    Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti - ad eccezione dell'Inail, nei confronti del quale chiese una pronuncia di mero accertamento - al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro e non ancora risarciti.

    2. La Zurich si costituì eccependo l'esistenza d'un concorso di colpa della vittima.

    L'Inail si costituì ammettendo la costituzione della rendita.

    Gli altri convenuti restarono contumaci.

    3. Con sentenza n. 448 del 2012 il Tribunale di Frosinone accolse la domanda.

    Con sentenza 18.6.2014 n. 4150 la Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame della Zurich, così provvide:

    (-) rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, in tesi scaturito dalla riduzione del reddito lavorativo, ritenendola non provata;

    (-) ritenne che il Tribunale, aumentando del 25% la misura standard del risarcimento del danno biologico, al fine di tenere conto della circostanza che la vittima avesse dovuto rinunciare, a causa dei postumi residuati all'infortunio, alla cura dell'orto e del vigneto cui era solito in precedenza attendere, avesse duplicato il risarcimento, e di conseguenza...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il primo motivo di ricorso.

    1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. E' denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 345.

    Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello ha rigettato in toto la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonostante la Zurich, nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, avesse abbandonato l'originaria contestazione formulata a tal riguardo nella comparsa di risposta, e contestato solo la misura di tale danno, non la sua esistenza.

    La Zurich infatti - sostiene il ricorrente - nella comparsa conclusionale depositata nel primo grado di giudizio aveva ammesso che la vittima, a causa dell'infortunio, avesse perduto la speciale indennità che percepiva, come autotrasportatore, in occasione delle trasferte all'estero.

    Di conseguenza - prosegue il ricorrente - la Corte d'appello ha violato l'art. 345 c.p.c., perchè ha preso in esame una eccezione che era stata abbandonata in primo grado dalla Zurich, e che, di conseguenza, nel grado d'appello si sarebbe dovuta ritenere inammissibile perchè nuova.

    1.2. Il motivo è fondato.

    Col proprio atto di citazione, P.C. aveva dedotto che, a causa dell'infortunio, il suo reddito mensile si era ridotto da 2.995,45 a 1.160 Euro mensili, ed aveva chiesto il risarcimento in misura corrispondente (così l'atto di citazione, pp. 9 e 10).

    La Zurich, costituendosi nel giudizio di primo grado, non negò che il reddito della vittima si fosse ridotto, ma dedusse che la differenza tra il reddito percepito dalla vittima prima del sinistro e quello percepito dopo non fosse "significativa e sostanziale"; soggiunse comunque che nella stima del relativo danno si sarebbe dovuto tenere conto della "rendita notevole" che all'attore sarebbe stata erogata dall'Inail...

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