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Estremi:
Cassazione penale, 2018,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pordenone ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a B.N.D. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e art. 80, comma 2 in relazione al trasporto e detenzione illecita di kg. 29,446 di stupefacente del tipo marijuana.

    2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il P.g. presso la Corte di appello di Trieste e l'imputato.

    3. Il P.g. denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione per la disapplicazione della recidiva reiterata ascritta all'imputato in contrasto con la valenza dei precedenti a lui ascritti.

    4. L'imputato denunzia violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante speciale che non tiene conto dell'intervenuta sentenza costituzionale e delle modifiche introdotte con la L. n. 79 del 2014, che rendono superato l'indirizzo espresso da S.U. n. 36258/2012 e non essendosi superato il valore soglia in termini decisamente ampi, considerato il principio attivo pari a kg. 1,494 secondo le allegate analisi.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso del P.G. è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite.

    2. Invero il P.G. non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo (Sez. 4, n. 20165 del 22/12/2003, Malia ed altro, Rv. 228567); ancora, ed in particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per mancata applicazione della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un recesso dall'accordo e non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014, Taga, Rv. 259473).

    3. Pertanto, il P.G. si duole nella specie dell'omesso riconoscimento della recidiva al di fuori dei casi per i quali è ammesso ricorso.

    4. Il ricorso dell'imputato è inammissibile perchè manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni che esulano da quelle previste.

    5. Deve essere premesso che in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non...

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