che:
1. P.P.W. veniva licenziato da Loro Piana S.p.A. a seguito di contestazione disciplinare con la quale gli si addebitava di essere incorso, nella qualità di store manager del negozio di (OMISSIS), in numerose irregolarità, praticando sconti non autorizzati, registrando resi effettuati da un cliente per articoli che questi non aveva mai acquistato al fine di far ottenere sconti ad altra cliente, operando uno sconto di fine stagione per un capo di vendita di produzione continuativa;
2. il Tribunale di Roma, adito dal lavoratore, previa riqualificazione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava Loro Piana s.p.a. al pagamento di un'indennità pari a diciotto mensilità di retribuzione, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5;
3. la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale laddove questa aveva ritenuto che i fatti addebitati, valutati concretamente in relazione alla complessiva portata oggettiva e soggettiva, non fossero idonei a legittimare un licenziamento in tronco per giusta causa; condivideva quindi la riqualificazione operata dal primo giudice in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, atteso che l'inadempimento degli obblighi del dipendente era stato di apprezzabile portata ma non talmente grave da giustificare l'immediata risoluzione del rapporto. Riteneva tuttavia che alla corretta riqualificazione del licenziamento non potesse fare seguito l'applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 e la liquidazione in favore del dipendente della relativa indennità, essendo comunque il licenziamento legittimo, sicchè condannava il lavoratore alla restituzione della somma corrispostagli dalla società in adempimento dell'ordine giudiziale, oltre interessi dalla sentenza fino al soddisfo. Inoltre, condannava il reclamato al pagamento alla società a titolo di risarcimento...
che:
1. il ricorrente principale deduce:
1.1. come primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 e dell'art. 12 preleggi. Il motivo attinge la sentenza della Corte territoriale laddove questa ha affermato che alla corretta riqualificazione del licenziamento non potesse far seguito la condanna della società al pagamento dell'indennità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5. Sostiene che la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria debba essere inflitta ogniqualvolta il giudice accerti la non ricorrenza della giusta causa o il giustificato motivo soggettivo così come addotti dal datore di lavoro, a prescindere dalla possibile successiva riqualificazione che ne faccia l'autorità giudiziaria;
1.2. come secondo motivo, deduce 1' omesso esame di fatti rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e lamenta che la sentenza, pur avendo ribadito l'assenza dell'elemento intenzionale nelle condotte del lavoratore, abbia accolto la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società;
1.3. come terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2104 c.c.. Sostiene che l'accertamento della giusta causa di recesso non possa determinare automaticamente la responsabilità colposa per danni del dipendente, il cui onere probatorio incombe sul datore di lavoro;
1.4. in via subordinata, come quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 228 del C.C.N.L. e sostiene che la Corte di merito, ritenendo il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo, avrebbe dovuto dichiarare il diritto del lavoratore a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso, e quindi condannarlo alla restituzione della sola maggiore somma percepita.
2. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.
La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento,...
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