ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Corte Costituzionale, 2018,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza del 19 agosto 2016, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2016, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

    1.1.- Il giudice rimettente espone di dover decidere sul ricorso di D. R. e L. G., dipendenti dell'Aeronautica militare in pensione, che hanno chiesto, con riguardo alla posizione assicurativa costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di beneficiare della maggiorazione di un terzo prevista dall'art. 20 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per il periodo di servizio di volo prestato alle dipendenze dell'Aeronautica militare.

    Per effetto dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicabile ratione temporis e ora abrogato dall'art. 12-undecies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, i ricorrenti risultano titolari di una posizione assicurativa presso l'INPS, costituita a favore di chi sia cessato dal servizio «senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio» e commisurata al periodo di servizio prestato.

    1.2.- Il giudice a quo ha disatteso le eccezioni formulate dall'INPS in linea preliminare.

    Non sarebbe fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti. Il diniego di applicare la maggiorazione per un determinato periodo di servizio renderebbe attuale, anche a prescindere dal pensionamento, l'interesse a ottenere una corretta informazione...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui disciplina la posizione assicurativa costituita «nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale» a favore del dipendente civile o del militare che «cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio».

    La disposizione censurata, nel correlare la posizione assicurativa al servizio effettivo, e non già al servizio utile, comprensivo della maggiorazione legata ai particolari servizi prestati, sarebbe lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione).

    L'assetto delineato dal legislatore, nell'interpretazione oramai consolidata nella giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sezioni riunite, sentenze n. 8 del 27 maggio 2011 e n. 11 del 21 giugno 2011), determinerebbe un'arbitraria disparità di trattamento a danno dei militari che cessino dal servizio senza avere conseguito il diritto alla pensione. Nell'àmbito della posizione assicurativa costituita presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), i militari non potrebbero beneficiare della maggiorazione per il servizio di volo prestato, benché tale servizio sia «oggettivamente identico», indipendentemente dal fatto che i militari conseguano o meno «il diritto a pensione» al momento della cessazione dal servizio.

    La disciplina denunciata, all'origine di «un'ingiustificata penalizzazione retroattiva» per chi cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, implicherebbe una...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...