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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte da M.F. il quale, nel convenire in giudizio la ARST s.p.a., aveva domandato: la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato decorrente dall'8/7/2010; l'accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato far tempo dalla stessa data o dal 25 ottobre 2010; la condanna della società alla riammissione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto o in subordine all'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

    2. La Corte territoriale ha condiviso la sentenza impugnata quanto alla ritenuta illegittimità della clausola di durata ed ha evidenziato che la stessa mancava della necessaria specificità perchè il datore di lavoro si era limitato ad un generico richiamo a tutte le ragioni che in astratto consentono il ricorso al tipo contrattuale, senza fornire alcuna specificazione relativa all'ambito territoriale, al numero dei lavoratori da sostituire, alle mansioni, al luogo della prestazione.

    3. Il giudice di appello ha, però, escluso che potesse essere disposta l'invocata conversione del contratto impedita, pur nell'inapplicabilità della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23 dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18 convertito dalla L. n. 133 del 2008, con il quale il legislatore ha imposto alle società a totale partecipazione pubblica di adottare metodi di reclutamento del personale rispettosi dei criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

    4. La Corte territoriale ha anche respinto la domanda di risarcimento del danno, perchè dello stesso non era stata fornita prova dal lavoratore, il quale non...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1.1 Il primo motivo di ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 20, convertito in L. n. 133 del 2008, nonchè conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001... omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dall'esistenza o meno di una modalità di reclutamento rispettosa dei criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità; violazione e falsa applicazione dell'art. 3610 comma Cost. e della direttiva 1999/70 CE". Il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che, attesa la natura privata e non pubblica della società, dalla previsione per le società partecipate di procedure trasparenti ed imparziali di assunzione non si può far discendere il divieto di conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato, perchè ciò determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze di soggetti privati.

    1.2. Con la seconda critica il ricorrente si duole della "violazione e/o falsa applicazione del D.L. 10 novembre 1972, n. 702, art. 5, commi 15 e 17, convertito con modificazioni nella L. 8 gennaio 1979, n. 3 nonchè degli artt. 3, 36 e 97 Cost." per le medesime ragioni indicate nel primo motivo, ossia perchè il diritto del lavoratore precario, riconosciuto dalla direttiva europea e dal D.Lgs. n. 368 del 2001, non può essere mortificato solo in considerazione della partecipazione pubblica al capitale della società privata.

    1.3. Il terzo motivo lamenta la "violazione del principio di effettività del risarcimento del danno e conseguente vizio di motivazione - violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 - violazione degli artt. 1218,1219,1223,1224,1225 e 1226 c.c." perchè la Corte territoriale, una volta ritenuto illegittimo il termine apposto al...

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