1. Con sentenza pubblicata il 30.5.12 la Corte d'appello di Milano confermava - per quel che rileva nella presente sede - la condanna di Billa Aktiengesellshaft, Sede secondaria in Italia, a pagare per il periodo ottobre 2004 - luglio 2005 ai suoi dipendenti di cui in epigrafe il premio aziendale previsto dagli accordi collettivi aziendali 5.7.74, 6.7.79 e successivi aggiornamenti.
2. Rilevava la Corte territoriale che tali accordi avevano previsto la possibilità di tacito rinnovo annuale, fatta salva eventuale disdetta da manifestarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La società sosteneva di aver manifestato la propria disdetta dapprima verbalmente nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali tenutasi il 27.1.04, poi per iscritto con lettera del 29 gennaio 2004. Ma - notavano i giudici di merito essendo pervenuta ad una delle parti stipulanti solo il 3 febbraio successivo, la disdetta doveva considerarsi tardiva, con conseguente rinnovo degli accordi fino alla scadenza del luglio 2005.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre Billa Aktiengesellshaft (oggi incorporata da Penny Market GmbH) affidandosi a sette motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
4. I controricorrenti di cui in epigrafe resistono con unico atto.
5. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1373 c.c. in riferimento agli artt. 1334,1350,1362,1351 e 1352 c.c., per avere l'impugnata sentenza negato efficacia alla disdetta degli accordi relativi al premio aziendale manifestata oralmente dalla società (nel corso dell'incontro del 27.1.04 con le organizzazioni sindacali), ritenendo all'uopo necessaria la forma scritta, nonostante che - obietta la ricorrente - per il recesso tale forma sia dovuta solo se espressamente pattuita o se concernente un contratto solenne ex art. 1350 c.c.; nel caso di specie la disdetta, espressa dapprima in forma orale dalla società alle organizzazioni sindacali il 27.1.04, doveva quindi considerarsi tempestiva.
1.2. Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1373,1334 e 1350 c.c., in relazione agli artt. 1351 e 1352 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto dovuta la forma scritta della disdetta perchè pretesa dalle parti collettive nella riunione del 27.1.04: oppone la società la non conferenza del richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla ben diversa ipotesi del rapporto fra contratto preliminare e contratto definitivo e a precedenti giurisprudenziali concernenti contratti che la legge espressamente considera solenni.
1.3. Con il terzo motivo ci si duole di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, consistente nella avvenuta disdetta verbale manifestata nel corso della riunione del 27.1.04 e nella relativa istanza di prova testimoniale coltivata dalla società.
1.4. Analoga doglianza viene fatta valere anche con il quarto motivo, sotto forma di denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c..
1.5. Il quinto motivo denuncia omesso esame d'un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le...
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