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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1 - Con sentenza depositata il 5.6.2014, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha respinto la domanda di F.M. di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ed ha confermato la statuizione di illegittimità del licenziamento per assenza ingiustificata dal posto di lavoro protratta oltre i quattro giorni consecutivi, con conseguente condanna della società P.S. e figli s.p.a. alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (nel testo precedente la novella apportata dalla L. n. 92 del 2012).

    2 - La Corte di appello ha, per quel che rileva, ritenuto sussistente una legittima forma di autotutela posta in essere, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dal lavoratore che - adibito a mansioni inferiori in data 15.2.2011 - aveva atteso il decorso di oltre due mesi, aveva poi richiesto (con lettera del 19.4.2011) la riassegnazione alle mansioni precedentemente svolte e si era assentato (dal 20.4.2011) dal posto di lavoro.

    3 - Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la società con un articolato motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

    Il lavoratore resiste con controricorso.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1 - Con l'unico motivo di ricorso (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la società allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460,2103 e 2119 c.c. avendo, la Corte territoriale, ritenuto l'assenza del lavoratore dal posto di lavoro giustificata dall'asserita, e non dimostrata, dequalificazione, condotta che, in ogni caso, non integra i profili di gravità dell'inadempimento richiesti dall'exceptio inadimpleti di cui all'art. 1460 c.c..

    2 - In via preliminare va precisato che al presente ricorso si applica il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, visto che la sentenza impugnata è stata depositata il 5.6.2014 (e, quindi, dopo l'11.9.2012), con conseguente inammissibilità della parte del motivo ove si fa riferimento alla contraddittorietà della sentenza impugnata in merito alla sussistenza della dequalificazione del lavoratore (decorrente dal 15.2.2011). Invero, le Sezioni unite di questa Corte (cfr. sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) hanno precisato che il nuovo testo della richiamata disposizione ha certamente escluso la valutabilità della "insufficienza" o della contraddittorietà della motivazione, limitando il controllo di legittimità all'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili.

    La Corte territoriale ha, invero, rilevato che la modifica delle mansioni assegnate al F. era consistita nel cambiamento del reparto (dal reparto produzione al reparto montaggio) e nella privazione delle mansioni di...

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