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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. S.F., dipendente della SEVEL Spa, trasferita la residenza da Lanciano a Gessopalena presso l'abitazione della madre affetta da grave disabilità, il 30 agosto 2012 presentò all'INPS domanda di congedo straordinario retribuito ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, per assistere l'ammalata, beneficio cui venne ammesso per due anni.

    In seguito ad indagine di società investigativa la datrice di lavoro contestò al S. che, nel periodo 3-4-5-6 giugno 2013 e nel periodo 11-12-13-14 giugno 2013, durante il giorno non era stato visto nell'abitazione della madre in (OMISSIS) ma presso la casa di (OMISSIS), addebitando così la difformità dei suoi comportamenti "sia rispetto a quella necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale... nei confronti della persona in condizione di handicap in situazione di gravità, sia in relazione al necessario requisito della convivenza con il soggetto disabile grave, così come invece previsto dalle disposizioni di legge e dall'Inps".

    Il lavoratore si giustificò affermando di aver prestato assistenza notturna alla madre, risultando anche dalla certificazione medica specialistica che costei aveva tendenza alla fuga, insonnia notturna e tratti di ipersonnia diurna, per cui si poneva la necessità per il figlio di restare sveglio la notte per assistere il genitore insonne ed evitare possibili fughe già verificatesi in passato.

    La SEVEL Spa il 4 luglio 2013 intimò il licenziamento disciplinare con preavviso.

    All'esito del procedimento ex L. n. 92 del 2012, il Tribunale di (OMISSIS) ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, sul presupposto della insussistenza del fatto addebitato.

    Interposto reclamo dalla società, la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 25 settembre 2015, pur confermando l'illegittimità...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. I motivi del ricorso principale del lavoratore possono essere come di seguito sintetizzati.

    Con il primo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di norme di Costituzione, di legge e di CCNL dei metalmeccanici, per avere la sentenza impugnata, pur acclarata l'assistenza notturna del figlio alla madre disabile e quindi l'illegittimità del licenziamento, disconosciuto la tutela reintegratoria, pretendendo di qualificare l'assistenza dovuta dal lavoratore "quale principale e privilegiata, in assenza di qualsivoglia norma giuridica impositiva della prestazione"; si argomenta che D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 19 del 2009, prevede il diritto al congedo straordinario per il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in condizione di disabilità grave, senza imporre alcuna modalità "qualificata" di svolgimento della prestazione assistenziale, sicchè si censura la sentenza impugnata nella parte in cui rimprovera al lavoratore non di non avere assistito la madre, "ma per averla assistita meno di quanto ritenuto necessario".

    Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come novellato, nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell'art. 2106 c.c., per avere la Corte di Appello omesso di valutare se il fatto contestato al lavoratore rientrasse tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi.

    Con il terzo mezzo, in via gradata, si denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l'apparente motivazione con cui la Corte abbruzzese ha determinato in 15 mensilità l'ammontare della indennità risarcitoria.

    2. Con il primo motivo del ricorso incidentale della società si denuncia violazione e falsa applicazione "della L. n. 104, della L. n....

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