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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò illegittimo il licenziamento intimato da Trenitalia Spa e comunicato a mezzo lettura effettuata in data 25 febbraio 2011 al dirigente D.B.D., condannando la società a corrispondere al medesimo l'indennità supplementare per 19 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonchè l'indennità sostitutiva per ferie non godute, rigettando ogni altra domanda del lavoratore.

    Interposto gravame da entrambe le parti, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 30 luglio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado, a parte la determinazione dell'ammontare dell'indennità supplementare di cui all'art. 19 del CCNL dirigenti di aziende industriali aumentata da 19 a 20 mensilità.

    La Corte territoriale ha innanzi tutto ritenuto validamente perfezionato il licenziamento alla data del 25 febbraio 2011 mediante lettura dell'intimazione scritta effettuata al cospetto del destinatario resosi indisponibile a ricevere una copia, con conseguente assorbimento di ogni gravame relativo alle richieste di emolumenti successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

    Ha confermato poi la carenza di "giustificatezza" del recesso del dirigente emergente dalle risultanze istruttorie di primo grado, "tali da smentire quanto asserito nella motivazione dell'atto di licenziamento circa la sopravvenuta mancanza - a seguito della ristrutturazione con soppressione della struttura dirigenziale di Ancona - di altre posizioni dirigenziali confacenti alla formazione specifica del D.B.".

    Tenuto conto che il licenziamento era stato intimato senza immediata consequenzialità cronologica con la deliberata ristrutturazione (risalente al 29 ottobre 2010) e che il recesso era sopraggiunto in seguito ad un trimestre di inoccupazione forzata, aggravato dal contesto delle trattative di incentivazione all'esodo, la Corte ha concesso...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. I motivi del ricorso principale possono essere sintetizzati come di seguito.

    Con il primo motivo si denuncia "omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 di fatti, oggetto di discussione tra le parti, decisivi per il giudizio nella statuizione di validità ed efficacia ex art. 1335 c.c. del licenziamento comunicato e attuato mediante lettura del provvedimento espulsivo per avere il lavoratore rifiutato di ricevere la consegna dell'atto scritto".

    Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1335 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 2 e dell'art. 22 CCNL dirigenti di aziende industriali per avere la Corte ritenuto valido l'atto espulsivo, sull'errato assunto di illegittimità del rifiuto del lavoratore di ricevere copia del licenziamento scritto e sull'altrettanto errato assunto a mente del quale il tentativo di consegna non riuscito del provvedimento avrebbe preceduto e non seguito la lettura di esso.

    Con il terzo e quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge e di contratto per avere la sentenza impugnata disatteso le richieste del lavoratore di inefficacia del successivo licenziamento scritto perchè pervenuto in costanza di malattia nonchè di pagamento di emolumenti relativi al periodo successivo al licenziamento inefficace perchè comunicato oralmente.

    Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 3 CCNL 25.11.2009 di categoria nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il rateo mensile di retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità supplementare, di mancato preavviso, ferie e altri istituti sia stato correttamente definito in Euro 7.504,32.

    Il sesto motivo lamenta omesso esame "di fatti documentati e provati per testimoni", decisivi per il giudizio sulla domanda di "danno biologico, esistenziale e professionale" avanzata dal lavoratore.

    Il settimo motivo...

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